La saga del canone Rai si arricchisce di due nuovi tasselli. Se da una parte il Tar del Lazio ha spento definitivamente le speranze di vedere annullato l’inserimento del balzello nella bolletta della luce, respingendo il ricorso presentato da Altroconsumo e Codacons, dall’altra parte l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento (125604/16) che definisce le “modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone per uso privato”. Si tratta, però, della strada che possono seguire solo coloro che hanno già pagato erroneamente il canone, essendo trattenuto in bolletta dal fornitore di energia elettrica.

E’ quindi il caso di fare un po’ chiarezza. Il Tar del Lazio ha respinto le richieste di illegittimità dell’inserimento del canone Rai in bolletta da parte di Altroconsumo e Codacons, perché “ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di fondatezza in relazione alla questione di costituzionalità”. Le due associazioni dei consumatori nei mesi scorsi avevano impugnato il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico con cui è stata riformata la modalità del pagamento dell’abbonamento, ritenendolo “illegittimo, pieno di incongruenze con ulteriori rinvii a nuovi provvedimenti e a rischio di errori negli addebiti”. Provvedimento che, meglio ricordarlo, è proprio quello che il Mise ha dovuto riscrivere in alcuni passaggi, visto che erano stato bocciato in parte dal Consiglio di Stato.

Con riferimento al possibile danno per i consumatori, il Tar ha rilevato che “l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato che l’Agenzia delle Entrate sta accettando tutte le dichiarazioni di non detenzione anche presentate entro il termine ultimo, anche se non redatte sul modulo predisposto, purché conformi nella sostanza alle indicazioni che il modulo prescrive”. Risultato: duplicazione dei canoni per le seconde case (escluse dal pagamento) e invio anche a quanti la tv non ce l’hanno come dimostrato con la spedizione della dichiarazione di non detenzione entro i tempi stabiliti (lo scorso 16 maggio). Una confusione che in questi giorni sta innescando una serie di clamorosi intoppi burocratici con la rivolta (composta) dei contribuenti. In tanti hanno infatti scritto in massa al Fisco per chiedere spiegazioni sulle numerose fatture sbagliate che hanno ricevuto con la bolletta della luce.

Come ottenere, allora, il rimborso per un addebito improprio del canone Rai? In questo caso la situazione sembra essere più chiara: l’Agenzia delle Entrate ha infatti comunicato le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv pagato mediante addebito sulle fatture elettriche, ma non dovuto (clicca qui per scaricare il modulo).

Quando inviare il modulo di rimborso – I contribuenti possono inviare da subito l’istanza, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Mentre in modalità telematica, utilizzando le credenziali dei servizi telematici del Fisco, la procedura sarà attiva solo a partire dal 15 settembre 2016.

Chi può richiedere il rimborso del canone tv – Il modello può essere presentato da tutti coloro che si sono ritrovati l’addebito di 70 euro sulla bolletta di luglio, nonostante abbiano presentato la dichiarazione di non possesso del televisore. Ma il rimborso è previsto sia nel caso in cui il contribuente o un familiare abbiano già pagato il canone se addebitato in automatico sul conto corrente, sia nel caso di doppio canone, ovvero di addebito su due utenze della stessa famiglia anagrafica (ad esempio su prima e seconda casa) anche se intestate a familiari diversi. La domanda di rimborso in questo caso vale anche come dichiarazione sostitutiva per comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica e che sarà l’unico a doverlo ancora pagare. La richiesta può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto. Diritto al rimborso anche per i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro che non dovevano presentare la dichiarazione per richiedere l’esenzione. Lo stesso modulo potrà essere presentato anche da chi è esente in caso di accordi internazionali, come diplomatici e militari stranieri. Sono poi considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.

Quando avviene il rimborso – I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità (ad esempio invio di assegno), sempre che i gestori restituiscano i 70 euro entro 45 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione che sarà inviata dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dalle Entrate.

Gli altri casi – Le istanze per eventuali rimborsi di anni precedenti (per esempio perché si era dismesso l’apparecchio tv senza rimpiazzarlo) vanno presentate seguendo la normale procedura. In particolare, per il 2017 la dichiarazione di esenzione va presentata entro il prossimo gennaio in via telematica, su una piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, previa registrazione con il pin tramite una raccomandata da chiudere come un origami o con la Pec (sempre che funzioni).

Articolo Precedente

Telemarketing, il Garante: “Tim ha violato la privacy di 2 milioni di ex clienti, in arrivo sanzioni”

next
Articolo Successivo

Segreteria telefonica su iPhone, Agcom vs Vodafone e Tre: “Fanno pagare il servizio anche se disattivato”

next