Alzi la mano chi ha capito come e quando si paga il canone Rai. Un’operazione presentata come semplice ma che, al di là della cifra in ballo (la tv pubblica conta di ricavare 500 milioni di euro con l’azzeramento dell’evasione che nel 2015 ha raggiunto quota 27% del totale), si sta rivelando un ginepraio a causa delle continue incertezze che circolano sulla modalità di addebito in bolletta della tassa più odiata dagli italiani.

Facciamo chiarezza partendo dalle ultime novità. Dopo averne bocciato alcuni passaggi due settimane fa, il Consiglio di Stato ha ora dato il via libera al provvedimento che riforma le modalità del pagamento dell’abbonamento Rai. I giudici hanno, infatti, accolto le proposte avanzate dal ministero dello Sviluppo Economico che, tuttavia, ha recepito solo in parte i rilievi che i giudici gli hanno indirizzato. Non a caso i giudici di Palazzo Spada, pur concedendo l’ok, ribadiscono che la “formulazione delle disposizioni è eccessivamente tecnica“, “di non facile comprensione per i non addetti al settore”, e per darne l’interpretazione autentica sarà necessaria “una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità”. Insomma, “rimane il caos”, commentano Aduc e Codacons.

Partiamo dalla definizione di apparecchio televisivo, vale a dire il principio di presunzione che è alla base di questa rivoluzione: a ogni famiglia anagrafica (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune), indipendentemente dal numero dei componenti e delle case possedute, è associato un solo apparecchio su cui pagare la cifra tonda di 100 euro spalmati in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre. Mentre solo per il 2016 il primo addebito scatta il primo luglio.

Detto che tablet e smartphone non sono soggetti al canone e che nel caso ci siano più televisori in casa si paga una sola volta, il ministero – scrive però il Consiglio di Stato – “non ha dato una puntuale definizione di apparecchio televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”, perché “potrebbe ingessare eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida obsolescenza”. Non restare cioè al passo con le novità tecnologiche. Per questo, il ministero ha inserito la definizione in una nota esplicativa (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016) che, tuttavia, resta slegata dal provvedimento con il rischio che tra qualche anno potremmo pagare il canone anche su altri apparecchi.

Ora, però, c’è perlomeno la garanzia che i dati dei cittadini saranno trattati secondo la normativa sulla privacy e che “la remunerazione delle aziende elettriche” per il servizio non andrà “ad aumentare la bolletta elettrica”. In sostanza i gestori riceveranno in modo forfettario 28 milioni di euro che saranno assicurati direttamente dalle Entrate e non potranno rivendicare somme superiori in base al numero dei clienti.

Bastone e carota per i contribuenti. Il ministero dello Sviluppo Economico non ha accolto l’invito del Consiglio di Stato a scrivere il decreto in forma più semplice e chiara (“formulazione eccessivamente tecnica delle disposizioni” e “di non facile comprensione per i non addetti al settore”) visto che si tratta di un atto tecnico. Chi penserà, quindi, a parlare alla pancia degli italiani? “L’interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità”, spiega il ministero. I giudici ne hanno preso atto scrivendo nel parere definito che “vanno allegate al decreto tutte le istruzioni e la modulistica necessarie ai cittadini per invocare l’esenzione dal pagamento quando ne hanno diritto”. Come se a poco più di due mesi dall’avvio di questa riforma una campagna informativa più capillare su radio e tv possa chiarire tutti gli interrogativi che ancora rimangono.

Il dilemma è che con il canone già messo in bolletta gli italiani che non hanno un apparecchio televisivo o non sono tenuti a pagarlo perché esonerati devono personalmente comunicare al Sat (Sportelli abbonamento tv) su quale fattura elettrica addebitare il canone. Procedura che avviene in un percorso a ostacoli tra condizioni, cavilli e clausole da rispettare. A iniziare dalla scadenza con cui comunicarlo. Solo pochi giorni fa è stato deciso di far slittare dal 30 aprile al 16 maggio il termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva (scarica qui il modello) sia attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno che online sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per utilizzare questa ultima opzione occorre però essere registrati ed avere il Pin. Chi ritiene di non dover sottostare al prelievo in bolletta può compilare il modulo che si compone di due quadri: quello A per chi dichiara di non avere alcuna tv (ricordando però che da quest’anno la dichiarazione non veritiera è punibile penalmente dagli 8 mesi ai 4 anni di carcere) e quadro B per chi invece, pur essendo titolare di un’utenza elettrica, ha già nel proprio nucleo un familiare che paga il canone Rai.

Fino ad oggi, le uniche risposte fornite sulle problematiche più comuni riscontrate dai contribuenti sono arrivate dall’Agenzia delle Entrate che negli ultimi giorni ha pubblicato sul proprio sito le cosiddette Faq. “Le avranno lette tutti gli italiani che magari – si chiede Emmanuela Bertucci, legale dell’Aduc – non sono incollati davanti al pc? Non è corretto che un’operazione così farraginosa che coinvolge l’intero Paese passi attraverso il fisco che si è di fatto sostituito al ministero”.

Eccole, quindi, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto – Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato su una sola utenza elettrica.

Un solo canone tra moglie e marito – Se un coniuge ha sempre pagato l’abbonamento tv, mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata all’altro, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla bolletta della luce intestata al coniuge e sarà lo sportello Sat a procedere alla voltura del canone.

Coppie di fatto – Se non si rientra nella definizione di famiglia anagrafica si paga un secondo canone. Se, invece, si trasmette all’Anagrafe un’apposita dichiarazione di esistenza del vincolo affettivo se ne sborsa uno solo.

Nuove utenze elettriche – Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Bed and breakfast – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv non sono tenuti al pagamento dell’abbonamento alla tv per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv solo se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario deve presentare l’autocertificazione per l’esenzione.

Eredi – Se muore l’intestatario dell’utenza elettrica, il coniuge – in qualità di erede – deve presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone compilando il quadro A del modello.

Suggellamento tv – Chi gli scorsi anni ha fatto domanda di suggellamento (l’unica strada possibile per chiedere la disdetta e che da quest’anno non ha più valore) deve presentare la dichiarazione sostitutiva.

Ricoverati in una casa di riposo – Se il contribuente ha la tv in casa è comunque tenuto al pagamento. Se, invece, non è titolare di un’utenza elettrica perché, ad esempio, la bolletta è intestata al figlio che risiede in altra abitazione, ed è già titolare di abbonamento dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la tv, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello Sat.

Tempistiche per la presentazione della dichiarazione di non detenzione della tv – A regime, dal 2017 in poi, va sempre presentata ogni anno. Dal 1° febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; consegnata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo vale per l’intero anno successivo.

Tutto chiaro? Se molti dubbi pratici sono stati risolti, molte perplessità sono state sollevate dalle stesse risposte fornite dal Fisco. E’ il caso, ad esempio, di una famiglia composta da due coniugi entrambi con residenza anagrafica nell’abitazione A, ma con due utenze residenziali (costa meno) legate a quella casa e a un’altra abitazione B. Le Entrate dicono che basta pagare una volta sola, ma chiaramente c’è l’ombra di una possibile truffa attuata dai coniugi a carico del gestore elettrico: la casa in cui non si ha la residenza non può avere una tariffa agevolata. Tant’è che la stessa Agenzia scrive che “resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia”. Stessa sottolineatura in un altro esempio: famiglia composta da genitori e figli con due abitazioni con entrambe le utenze residenziali di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto. Detto che il canone va pagato una sola volta, si avvalora un’altra irregolarità.

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