Per condannare per concussione “è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale ha abusato della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzando concretamente un atteggiamento idoneo a intimidire la vittima, tanto da incidere negativamente sulla sua integrità psichica e sulla sua libertà di autodeterminazione“. La Cassazione si autocita per motivare la sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Perché come avevano stabilito le sezioni Unite decidendo sullo spacchettamento operato dalla legge Severino è necessaria la “limitazione radicale della libertà” per condannare per concussione per corruzione. Mentre nella fattispecie dell’induzione, di cui l’ex premier era accusato, sono previste un indebito vantaggio e punibilità del concusso. E il capo di Gabinetto della Questura di Milano, Pietro Ostuni (leggi l’interrogatorio), che ricevette la telefonata delll’allora premier e poi tutta una serie dal funzionario di turno quella notte, ha di fatto solo assecondato una richiesta. Per quanto riguarda il reato di prostituzione minorile i supremi giudici stabiliscono che è stato provata la prostituzione, ma non la consapevolezza del leader di Fi della minore età di Ruby.

Atteggiamento “non consono” del capo di gabinetto
Per i supremi giudici però Ostuni tenne un atteggiamento “rivelatosi non consono a un dirigente della Polizia”. In quanto “il meccanismo motivazionale che orientò la condotta di Ostuni viene individuata dal giudice d’appello nella combinazione sinergica di più fattori, quali il timore riverenziale o autoindotto, timore di non sfigurare, mera compiacenza”. Una ricostruzione, dà atto la Suprema Corte, che non va classificata come “una via di fuga privilegiata dai giudici di merito in via del tutto congetturale, ma di un realistico e logico apprezzamento della realtà processuale, giacché lo stesso Ostuni, sulla cui attendibilità nessuna riserva è stata avanzata ha escluso di essere stato destinatario di un ordine cogente, dal lui avvertito come ineludibile”.

Visto che l’ex premier non incise “negativamente sulla sua integrità psichica e sulla sua libertà di autodeterminazione” allora non ci fu concussione. E “di tutto ciò, come puntualmente si precisa nella sentenza in verifica – rileva la Suprema Corte – che richiama la chiara e univoca testimonianza di Pietro Ostuni, non vi è prova”. A riprova “dell’assenza di qualsiasi abuso costrittivo attuato la sera del 27 maggio 2010 dall’imputato”, la Cassazione cita ancora la sentenza impugnata laddove sottolinea “con motivazione in fatto esente da vizi logici che” Silvio Berlusconi “mostrò indifferenza e totale disinteresse alle sorti della El Mahroug coinvolta a distanza di poco più di una settimana in altra vicenda (episodio del 5 giugno 2010) che vide nuovamente l’intervento della Polizia e chiamata successivamente, nell’estate del 2010, a rendere dichiarazioni davanti al pm”.

In definitiva, la Suprema Corte ricorda che “l’imputato, come riferito dallo stesso Ostuni, si limitò a segnalare il caso e a indicare la persona” Nicole Minetti che, “portandosi in Questura, si sarebbe potuta fare carico della ragazza minorenne fermata”. La Cassazione parla anche dell’episodio nel quale Silvio Berlusconi raccontò che Ruby era la nipote di Mubarak e che il pg di Cassazione Scardaccione, nell’udienza del 10 marzo scorso, disse che era “degno di un film di Mel Brooks che tutto il mondo ci ha riso dietro“.  In proposito, piazza Cavour dice che “non può concretamente ravvisarsi efficacia induttiva nel riferimento fatto dall’imputato all’asserita parentela della giovane con il presidente egiziano, circostanza rivelatasi, nel breve volgere di qualche minuto, falsa e quindi priva di qualunque idoneità ad ingannare il funzionario e a indurlo a soddisfare la richiesta rivoltagli”.

“Berlusconi non sapeva della minore età di Ruby”
Anche per gli ermellini come del resto avevano già deciso e motivato i giudici di secondo grado Berlusconi non sapeva che Ruby Rubacuori fosse minorenne quando frequentava le serate ad alto tasso erotico di Arcore. La Cassazione, che ha ribadito il verdetto di assoluzione emesso in appello dopo i 7 anni inflitti in primo grado, nelle motivazioni scrive che sono “affidabili” gli “elementi probatori” che escludono che l’ex premier fosse consapevole che Karima el Mahroug avesse 17 anni come è provata “l’attività prostitutiva” anche della ragazza marocchina.

Il leader di Forza Italia si è sempre difeso sostenendo, come del resto hanno fatto i testimoni poi finiti indagati nell’inchiesta ter per corruzione in atti giudiziari, che gli eventi nella sua villa brianzola fossero solo “cene eleganti”. Per i supremi giudici invece ad Arcore andavano in scena “serate disinvolte e spregiudicate” ma “rimane tutto da provare” che Berlusconi, prima della sera del 27 maggio 2010 fosse a conoscenza della minore età della marocchina Karima El Mahroug. Quella notte l’allora premier chiamò da Parigi la Questura di Milano per far presente che la ragazzina fermata dopo una denuncia per furto e sospettata di essere una prostituta, fosse in realtà la nipote dell’ex presidente egiziano Hosni Mubarak. 

Ad avviso dei supremi giudici, correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto, tra gli elementi “esclusivi della consapevolezza da parte dell’imputato della minore età” di Ruby, l’”aspetto fisico” della ragazza marocchina e il suo “modo di comportarsi” che “non tradivano minimamente la sua età effettiva”. Inoltre, Ruby aveva “l’abitudine a fornire false generalità” e ad attribuirsi una età “di volta in volta diversa, dai 19 ai 27 anni”. Agli amici aveva detto di “avere sempre taciuto” la sua minore età a Berlusconi. La Suprema Corte inoltre bacchetta la Procura di Milano sostenendo che “il ricorso è assolutamente generico e assertivo, limitandosi ad affermare che la frequentazione di donne minorenni da parte dell’imputato era notizia di dominio pubblico”.

“Provata la prostituzione ad Arcore”
È “data per acquisita la prova certa che, presso la residenza di Arcore di Silvio Berlusconi e nell’ arco temporale di cui alla contestazione (14 febbraio-due maggio 2010), vi fu esercizio di attività prostitutiva che coinvolse anche Karima El Marough (al riguardo, la sentenza impugnata si sottrae a qualunque censura di legittimità e la stessa difesa dell’ex premier non ha riproposto le doglianze articolate in appello)”.

Fede e Berlusconi si approfittavano di Berlusconi
Per i giudici “non va sottaciuta, l’ambivalenza dei rapporti tra Fede e Berlusconi” che da parte del primo “non erano totalmente disinteressati” ma “motivati da opportunità di ritorno economico, che si materializzavano nell’ambito di quel sistema di spregiudicati intrattenimenti in Arcore a margine dei quali si approfittava anche della disponibilità del padrone di casa, cui non mancavano cospicue risorse finanziarie” per soddisfare le richieste di aiuto dello stesso Fede e di Mora. Entrambi condannati in appello nel processo Ruby bis. 

I magistrati ricordano quindi che dalle intercettazione tra Fede e Lele Mora “entrambi sovente presenti alle serate di Arcore e direttamente interessati alle stesse”, era emerso che “i due, allegando le gravi difficoltà economiche in cui versava Mora e agendo in sinergia tra loro, avevano convinto il facoltoso amico ad erogare al predetto una notevole somma di denaro; parte non trascurabile di questa era stata, però, girata, a beneficio proprio di Fede che l’aveva pretesa quale prezzo della sua mediazione”.

La consapevolezza di Berlusconi della minore età di Ruby, e dunque la fondatezza dell’accusa di prostituzione minorile, non può essere provata dalla “massima di comune esperienza” in base alla quale gli “stretti rapporti anche di ammirazione che intercorrevano tra Fede e l’imputato, secondo la normale logica che presiede alle vicende umane, avrebbero certamente indotto Fede a informare l’amico Berlusconi” della minore età di Ruby, “un dato di indubbia importanza e delicatezza“. Il “concetto di normale logica che presiede il corso delle vicende umane” è “totalmente privo della benchè minima consistenza” nel caso del rapporto tra Fede e Berlusconi – affermano gli ermellini – dal momento che è “erroneo il presupposto della stretta e disinteressata amicizia che legava Fede a Berlusconi”.

“Berlusconi voleva salvare la sua reputazione”
“Entrambe le decisioni di merito (la sentenza di primo e secondo grado, ndr), hanno con precisione individuato l’interesse perseguito dall’allora presidente del Consiglio, Berlusconi, mediante l’intervento diretto presso la Questura di Milano: impedire che la divulgazione della minore età di Karima El Marough (Ruby), unita all’accertamento della sua pregressa partecipazione alle serate a sfondo sessuale di Arcore, potessero offuscare la sua reputazione di uomo politico investito di funzioni apicali di governo, interesse o se si vuole vantaggio privo di diretti contenuti patrimoniali” scrivono i giudici spiegando che la mancanza di un ‘vantaggio’ di contenuto patrimoniale non rende Berlusconi punibile in seguito all’abolizione, nel 1997, del reato di “interesse privato” e che comunque “è inutile e soprattutto inappropriato in questa sede speculare sulla base di un assetto normativo ormai superato”. 

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