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Molti reati, poco processo. Quanta sicurezza hanno prodotto tutti questi decreti?

Alcune misure hanno una loro razionalità ma il problema è l’impianto: la sicurezza diventa un contenitore emotivo dove finiscono fenomeni diversissimi
Molti reati, poco processo. Quanta sicurezza hanno prodotto tutti questi decreti?
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La stagione dei decreti sicurezza del governo Meloni ha un tratto comune: ogni emergenza sociale viene tradotta in risposta penale. Rave, immigrazione, Caivano, occupazioni, proteste, carceri, centri per migranti, criminalità minorile, tutela delle forze dell’ordine: materie diverse, ma una grammatica unica. La sicurezza non viene trattata come politica pubblica complessa, fondata su prevenzione, dati, organizzazione amministrativa e capacità investigativa, ma come produzione continua di nuovi reati, aggravanti, divieti e inasprimenti. Facciamo un riepilogo.

Il primo segnale arriva con il decreto-legge n. 162 del 2022, passato alla cronaca come decreto “rave”, ma contenente anche ergastolo ostativo, rinvio della riforma Cartabia, obblighi vaccinali e raduni illegali. Già qui emerge un vizio di metodo: l’eterogeneità. Sotto l’etichetta dell’urgenza si accorpano materie lontanissime. Il decreto Cutro del 2023 conferma lo schema. Dopo una tragedia del mare, il baricentro non si sposta sulla sicurezza dei soccorsi, sui canali legali, sulla gestione ordinata delle procedure, ma sulla torsione repressiva dell’immigrazione. Vi sono anche misure sui flussi legali di ingresso, ed è l’aspetto migliore del provvedimento. Ma il messaggio politico resta ambiguo: la migrazione continua a essere collocata dentro il lessico della minaccia.

Poi il decreto Caivano che nasce da fatti gravissimi e reali. Ma anche qui la risposta penale tende a sostituire l’analisi sociale. Il decreto ha il merito di nominare il disagio minorile come questione pubblica; ha però il limite di assorbirlo dentro la grammatica dell’ordine pubblico. Il decreto sicurezza del 2025 rappresenta il punto più evidente di questa impostazione. Formalmente interviene su sicurezza pubblica, personale in servizio, usura e ordinamento penitenziario. In realtà accumula norme su terrorismo, mafia, anziani truffati, occupazioni, manifestazioni, carceri, centri per migranti e armi fuori servizio.

Alcune misure hanno una loro razionalità: la tutela degli anziani dalle truffe, i controlli sugli autonoleggi in chiave antimafia, gli interventi sulla documentazione antimafia, la protezione contro occupazioni arbitrarie di immobili destinati a domicilio. Ma il problema è l’impianto: la sicurezza diventa un contenitore emotivo dove finiscono fenomeni diversissimi, senza una vera gerarchia di priorità.

Il decreto-legge n. 23 del 2026 prosegue sulla stessa linea: armi, violenza giovanile, pubbliche manifestazioni, attività d’indagine, forze di polizia, terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione e protezione internazionale. Anche qui non mancano profili positivi: potenziamento della polizia penitenziaria, scorrimento di graduatorie, rafforzamento del Fondo per i beni confiscati e della struttura di supporto al Commissario straordinario. Sono misure che incidono sulla sicurezza reale perché toccano personale, organizzazione, patrimoni mafiosi e capacità amministrativa. Ma convivono con norme che sembrano guardare ogni mobilitazione, ogni marginalità e ogni conflitto come potenziale devianza.

Emblematico, poi, è il caso dell’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2026. Dopo le polemiche, il governo è intervenuto con un decreto-legge correttivo, il n. 55 del 24 aprile 2026, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto sicurezza. Ma la modifica assomiglia più a una presa in giro che a un ripensamento. Via il riferimento esclusivo agli avvocati, via il Consiglio nazionale forense, via il pagamento subordinato alla partenza effettiva: il compenso viene collegato alla conclusione del procedimento amministrativo e la platea dei soggetti beneficiari viene ampliata e resta l’idea di fondo: pagare qualcuno perché accompagni lo straniero dentro una procedura di rimpatrio.

Cambia il vestito, non l’impianto.

E poi, anche senza attribuire intenzioni, la sequenza istituzionale parla da sé: il governo ha scelto la tecnica più idonea a salvare la conversione del decreto sicurezza, neutralizzare il rilievo presidenziale e sottrarre l’art. 30-bis a un nuovo passaggio parlamentare. Il profilo costituzionale qui non è secondario.

L’articolo 77 della Costituzione consente il decreto-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza non per comprimere il dibattito parlamentare, per non dire di altre tensioni con altri principi costituzionali: determinatezza della norma penale, proporzionalità della pena, libertà personale, libertà di riunione, diritto di difesa, presunzione di innocenza, finalità rieducativa. La sicurezza è un bene pubblico, ma non è un valore tiranno.

Il punto più trascurato, infine, riguarda il processo penale. La riforma Cartabia aveva dichiarato un obiettivo: rendere il processo più selettivo, più rapido, meno dispersivo. I decreti sicurezza fanno l’opposto: moltiplicano notizie di reato, procedimenti, richieste cautelari, giudizi direttissimi, fascicoli per procure, cancellerie, giudici e polizia giudiziaria. È la contraddizione centrale: ogni innalzamento di pena può incidere sull’accesso ai riti alternativi, sulla messa alla prova, sulla sospensione condizionale, sulle misure alternative, sulla convenienza del patteggiamento. Ogni nuovo reato produce indagini, iscrizioni, notifiche, udienze, impugnazioni. La sicurezza normativa può così diventare insicurezza processuale.

Tuttavia i dati ci raccontano un Paese non fuori controllo, ma attraversato da una risalita selettiva della criminalità urbana dove il vero allarme riguarda piuttosto la violenza contro le donne e la distanza tra sicurezza reale e percezione politica dell’insicurezza, La fallacia, quindi, è confondere sicurezza percepita e sicurezza misurabile. La vera domanda, allora, non è quanti decreti sicurezza siano stati approvati, ma quanta sicurezza effettiva abbiano prodotto. In mezzo c’è il processo penale, caricato di funzioni simboliche che non può sostenere. E quando il penale diventa il deposito finale di ogni paura sociale, non aumenta la sicurezza: aumenta il rischio di ineffettività.

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