Altro che tesoretto da 1,6 miliardi di euro. Per il tandem Renzi-Padoan è in arrivo una stangata da circa 5 miliardi. Colpa di Elsa Fornero. O, a seconda dei punti di vista, della Corte Costituzionale. Che ha stabilito che la norma con cui per il 2012 e il 2013 era stato bloccato l’adeguamento al costo della vita delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps è incostituzionale. La legge, contenuta nel Salva Italia varata dal governo Monti a poche settimane del suo insediamento era stata promulgata “in considerazione della contingente situazione finanziaria”. Una condizione evidentemente non sufficiente.

“L’interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”, afferma infatti la Corte nella sentenza numero 70 depositata giovedì 30 aprile, di cui è relatore il giudice Silvana Sciarra.

“Stiamo verificando l’impatto che la sentenza della Consulta può avere sui conti pubblici, non sarà una prova facile ma non siamo molto preoccupati” fanno sapere fonti di Palazzo Chigi che sottolineando come “siamo al governo per risolvere questioni complesse, quindi calma e gesso: studieremo la sentenza e troveremo la soluzione“.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale erano stati, con varie ordinanze tra il 2013 e il 2014, il Tribunale di Palermo, sezione lavoro; la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna; la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria. L’impatto sui conti pubblici, stimato dall’Avvocatura dello Stato quando si tenne l’udienza pubblica, sarebbe di circa 1,8 miliardi per il 2012 e circa 3 miliardi per il 2013, per un totale appunto di quasi 5 miliardi di euro. “Non fu scelta mia”, ha commentato a caldo l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero ricordando che fu una decisione “di tutto il governo” presa per fare risparmi in tempi brevi. “Vengo rimproverata per molte cose – ha aggiunto –  ma quella non fu una scelta mia, fu la cosa che mi costò di più”. Fornero ricorda che proprio su questo punto si commosse fino al pianto nella conferenza stampa di presentazione del Salva Italia. “Fu ritenuta dal governo nel suo insieme, ha detto, soprattutto da quelli che guardano ai conti, una scelta necessaria perché dava risparmi nell’immediato”, quanto alla sentenza secondo l’ex ministro “la Corte avrà avuto le sue buone ragioni”. Chiunque abbia deciso, secondo la Consulta, le motivazioni indicate alla base del decreto sono blande e generiche, mentre l’esito che si produce per i pensionati è pesante. “Deve rammentarsi – si legge nella sentenza – che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato”.

“La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico – dice ancora la sentenza – induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”. Risultano, dunque, “intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36 Costituzione) e l’adeguatezza (art. 38). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà” (art. 2) e “al contempo attuazione del principio di eguaglianza”, (art. 3).

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