“Inequivoco e incontestato è il fatto che Ruby ricevesse soldi da Berlusconi, prima in corrispettivo delle prestazioni ottenute, poi per comperare il suo silenzio”. Lo scrivono i giudici della corte d’Appello di Milano nelle motivazioni alla sentenza sul Ruby bis, del 13 novembre scorso, con cui hanno condannato Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti nel processo collegato a quello che ha visto la condanna in primo grado e l’assoluzione in secondo grado del leader di Forza Italia. Secondo i giudici, non c’è alcun dubbio sul fatto che Karima al Marough, alias Ruby, si prostituisse. E, scrivono con altrettanta determinazione, “quello imperniato sulle serate ad Arcore e sui rapporti tra giovani donne e Silvio Berlusconi era un sistema prostitutivo, contrassegnato dalla corrispettività della dazione di denaro o altra utilità rispetto alla prestazione sessuale”.

Ma all’interno del “sistema”, si sapeva che una delle ragazze, Ruby appunto, fosse all’epoca minorenne? Ecco la risposta dell Corte d’appello: sebbene ci siano elementi che permetterebbero di ritenere che Emilio Fede “avesse anche conoscenza della minore età” della marocchina, “manca la prova” di questa consapevolezza. Per questo motivo i giudici hanno assolto Fede dal reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.

Quanto all’attività di Ruby, affermano, “non esistono dubbi sul fatto che la El Marough nelle serate di Arcore abbia assunto gli stessi comportamenti già accertati come assunti dalle altre ragazze”, scrivono i giudici. “Comportamenti sessuali finalizzati al soddisfacimento della libidine sessuale del destinatario; con ampie elargizione di denaro”. Secondo la corte, “tutto dimostra inequivocabilmente che Karima El Marough aveva trovato il modo di realizzare il suo sogno di vivere nel lusso (sogno raccontato dal padre) svolgendo l’attività di prostituta o di escort”.

Le motivazioni sottolineano il ruolo di Nicole Minetti, igienista dentale poi diventata per una legislatura consigliera regionale in Lombardia grazie al listino bloccato, che da testimonianze e intercettazioni emerge come partecipante, ma anche organizzatrice delle serate:  “Non è sul piano di tutte le altre” ospiti ad Arcore, si legge nella sentenza. “Partecipa alle serate, ma non necessariamente pretende o si aspetta una ricompensa (…). Il suo ruolo si qualifica diversamente, dovendo con gli altri imputati, contribuire ad alimentare e mantenere il circuito prostitutivo, con mansioni di tipo essenzialmente organizzativo”. E’ sempre Minetti – che poi sarà incaricata da Silvio Berlusconi di recuperare Ruby in Questura la notte del fermo –  che si sarebbe occupata di gestire gli appartamenti affittati alle ragazze ed è sempre lei che “presta la sua opera, ponendosi quale intermediaria nella corresponsione delle somme, erogate dal predetto in favore di giovani donne, dedite al compimento di atti di prostituzione al medesimo destinati”.

Riguardo agli altri due imputati, “esisteva un accordo collaudato da anni tra Mora e Fede per il quale Mora proponeva a Fede ragazze da portare alle serate di Arcore, perché potessero allietare le serate del presidente”, un sistema che sarebbe stato utilizzato anche per Ruby. “Anche in questo caso Mora ha proposto a Fede una nuova ragazza, particolarmente interessante perché dalle fattezze straniere, e Fede ha favorito l’introduzione della ragazza nelle serate di Arcore, dove lui sapeva che la ragazza avrebbe avuto l’opportunità di prostituirsi con il padrone di casa”. Fede – si sottolinea – “ancora una volta è concorso nell’attività di mettere in contatto la prostituta con il cliente”. Un’attività, quella del giornalista e dell’agente televisivo, “sistematica e ripetitiva”.

Per i giudici sono emersi “una confluenza di elementi di prova assolutamente compatti e di univoco significato” sul “carattere remunerativo delle prestazioni, che in vario modo le ospiti” nelle serata ad Arcore “offrivano a Berlusconi, e della natura di tali prestazioni”. Quanto al pagamento, “le prestazioni, anche quelle minori di tipo ‘pubblico’, che avvenivano nel ‘bunga bunga’ ricevevano una ricompensa commisurata, sempre rimessa alla discrezionalità del padrone di casa”, cioè dell’allora presidente del Consiglio Berlusconi. I giudici scendono nel dettaglio: “Ma il corrispettivo più ingente derivava dell’intrattenimento notturno – spiegano – quando potevano trascorrere la notte con il presidente, al punto da scatenare in questa prospettiva una vera prova di competizione per assicurarsi il ‘privilegio’ è la ricompensa maggiorata”.

Nel ribadire la condanna per l’agente televisivo, l’ex direttore del Tg4 e l’ex consigliera lombarda, i giudici sottolineano “il linguaggio, talora sboccato e disinibito, sintomatico di uno stile di vita spregiudicato e disinvolto” da parte delle ospiti ad Arcore. Cosa che, sostengono, “non lascia spazio a dubbi di sorta: la partecipazione alle serate, con tutto ciò che comportava al fine di divertire e sollecitare l’eccitazione sessuale del padrone di casa erano il ‘servizio’ reso per conseguire denaro e altre utilità, e che solo a queste condizioni e a questo scopo veniva reso”.

Il 13 novembre, la corte presieduta da Arturo Soprano, aveva ridotto la condanna per Fede da 7 anni a 4 anni e 10 mesi, assolvendolo per una parte delle imputazioni (l’induzione alla prostituzione) e riqualificando altri fatti contestati. La pena per l’ex consigliera lombarda invece, era stata portata da 5 anni a 3 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per l’ex igienista dentale e showgirl, già in primo grado nel luglio 2013, dell’originaria accusa di induzione e favoreggiamento della prostituzione, anche minorile, era rimasta in piedi solo la contestazione del favoreggiamento delle ragazze maggiorenni. Mora, invece, era stato condannato a 6 anni e un mese, ma nella pena va compresa anche la “continuazione” con il reato di bancarotta per il crac della sua Lm Management e per il quale ha patteggiato 4 anni e 3 mesi nel 2011.

Anche nel processo a carico di Berlusconi, a cui i tre secondo l’accusa procuravano le ragazze, i giudici hanno riconosciuto l’esistenza di un “effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti”. Ma l’ex premier era accusato di prostituzione minorile (oltre alla concussione per le telefonate in Questura, altra accusa caduta) e i giudici non hanno ritenuto raggiunta la prova che Berlusconi fosse a conoscenza della minore età di Ruby. Da qui l’assoluzione, dato che intrattenersi con prostitute per la legge italiana non è reato. Diverso il caso per i tre protagonisti di quest’altro procedimento, a cui sono contestate a vario titolo il favoreggiamento e l’induzione, sanzionati dal codice penale.

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