Partiamo dall’analizzare la norma. L’art. 416-ter c.p. recita:

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Dalla lettura di questo articolo è evidente che per capirci qualcosa bisogna andare a guardare il terzo comma dell’art. 416-bis, il quale recita:

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La combinazione dei due articoli in pratica ci dice che il reato di scambio di voto mafioso esiste quando i voti vengono recuperati da mafiosi che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo ecc. Da qui la domanda successiva: quando e come si dimostra l’utilizzo di tale forza intimidatrice? La giurisprudenza ha dato in diversi processi pareri contrastanti in merito a tale punto e il problema non è di poco conto. In pratica il nodo della questione è quali siano le prove necessarie per dimostrare in un processo che una persona apparteneva o meno ad una organizzazione mafiosa. Da qui, quindi, in merito al reato di scambio di voti, se questo sia commesso con l’aggravante del metodo mafioso.

Già il 16 giugno del 1992 la Corte di Cassazione dichiarava che “È partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta”.

Nella più recente sentenza n. 2350/2004, sempre la Cassazione affermava: “Il contributo rilevante ed effettivo del partecipe, per essere tale, può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’associazione e dalla disponibilità ad agire come ‘uomo d’onore’ ai fini anzidetti”.

Solo per completare con un esempio più recente, il 17 marzo 2010, con sentenza n. 12821, affermava: “L’associato non deve necessariamente porre in essere attività di tipo mafioso, essendo invece sufficiente, per la sua configurazione, il mettersi ‘a disposizione’ della compagine criminale e del perseguimento, con propri ruoli e compiti, degli scopi del gruppo”.

È quindi evidente che la Corte di Cassazione sbaglia e smentisce se stessa rigettando in appello il caso di voto di scambio mafioso in cui è coinvolto il siciliano Antonio Antinoro (ex Udc). Stando alle sentenze precedenti non è vero che deve esserci stato “l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”, ma è sufficiente la sola messa a disposizione nei confronti dell’organizzazione mafiosa della persona che si è impegnata a raccogliere voti per il politico.

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