Un decreto per smaltire il numero dei processi civili, una delega al parlamento per modificare la pubblicabilità delle intercettazioni. E poi responsabilità civile per i magistrati, prescrizione, introduzione del falso in bilancio e dell’autoriciclaggio. Sono queste le misure al centro della riforma della giustizia che sono state approvate dal consiglio dei ministri. Il premier ha parlato di dimezzamento dei processi civili in tre anni (che oggi sono oltre 5 milioni), dimezzamento dei tempi medi per il primo grado a meno di un anno, dimezzamento della pausa estiva. “Nessun bavaglio”, sottolinea Matteo Renzi riguardo alle intercettazioni, mentre sulla responsabilità dei magistrati annuncia che verrà introdotta in base al principio del “chi sbaglia paga”. Critica l’Associazione nazionale dei magistrati, secondo cui resta l'”impressione” di una riforma “punitiva”: “Si lancia il messaggio che la giustizia funziona male perché i magistrati fanno errori – dice il segretario Maurizio Carbone – e si dà il via libera ad azioni strumentali contro i giudici”.

Con la riforma, la prescrizione si interromperà al primo grado di giudizio ma non va dimenticata “la capacità di arrivare all’appello. Se dopo due anni non c’è la sentenza di appello la prescrizione ricomincia a correre”. Durante la conferenza stampa il Guardasigilli Andrea Orlando ha precisato che la “nuova” prescrizione entrerà in vigore subito, anche per i processi in corso. Ma non mancano le critiche dell’Anm nemmeno su questo punto: “Il grosso neo della riforma della giustizia è non aver affrontato con il coraggio necessario il nodo spinoso della prescrizione. Ci aspettavano un intervento più massiccio e radicale che mettesse in discussione l’intero assetto della ex Cirielli, che ha dato cattiva prova di sé”.

La questione delle intercettazioni è stata rinviata a una legge delega . “C’è stata una discussione nell’ambito della maggioranza – ha spiegato Orlando -. C’eravamo assunti un impegno, manteniamo quell’impegno, dal momento che si tratta di una legge delega. Il Ncd ha ritenuto di dover avere una norma complessiva, di mettere alcuni paletti. Noi riteniamo assolutamente necessario non limitare la capacità di indagine ma studiare le gli strumenti per evitare inopportune diffusioni di notizie che non hanno stretta rilevanza penale”. Sempre in ambito penale, il ministro ha aggiunto: “In una fase di crisi economica aumentano i rischi di infiltrazioni di capitali illeciti e di opacità dei bilanci, per questo abbiamo ritenuto di intervenire introducendo il reato di autoriciclaggio e il falso in bilancio, che era stato depotenziato”. Per il falso in bilancio il caso delle piccole imprese (più morbido) verrà distinto da quello delle società quotate, per le quali “la pena va da tre a otto anni”.

Per quanto riguarda la giustizia civile, invece, Orlando ha spiegato che “un primo intervento ridurrà il flusso in entrata, per non portare di fronte al giudice tutte le controversie. Abbiamo individuato una serie di disincentivi: una scelta diversa sulle compensazioni delle spese, un disincentivo per cause temerarie”. “Il secondo stadio – ha aggiunto – riguarda la selezione della domanda di giustizia, che sarà sempre significativa: le domande più urgenti vengono da imprese e famiglia. Per questo pensiamo un tribunale con competenze più ampie per le imprese e ad un tribunale che sia di riferimento unico per per la famiglia”, ha aggiunto Orlando, specificando che “in questi anni ci sono stati troppi interventi spot che hanno prodotto più danni che benefici”. Di fronte a 5 milioni di procedimenti arretrati, il piano – un decreto legge e un disegno di legge delega da realizzare in 18 mesi – punta a definire entro l’anno fra il 20 e il 40% delle pendenze, cioè da uno a 2 milioni di cause.

A parte i provvedimenti sul Csm, che però “non sono stati accantonati, ma sono solo in attesa di un’interlocuzione con il nuovo Consiglio” che si insedierà a settembre, assicura Orlando, ci sono tutti i punti della riforma della giustizia annunciata a fine giugno. Anche se a procedere spedita, con la corsia preferenziale del decreto, sarà solo la giustizia civile, con il rafforzamento dei nuovi riti che consentono di risolvere le controversie con negoziati assistiti dagli avvocati o con arbitrati, anziché di fronte a un giudice. Un iter, tra l’altro, esteso anche a divorzi e separazioni consensuali. Le altri parti della riforma viaggiano dentro dei ddl, come per le intercettazioni. E quindi ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere i risultati. Di seguito le misure annunciate in ambito civile.

Arbitrato
Valido per i procedimenti pendenti in tribunale e corte d’appello tranne quelli sui diritti indisponibili (lavoro, previdenza e assistenza sociale): il giudice trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine forense circondariale per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 3 anni all’albo. Il procedimento prosegue di fronte all’arbitro. Il lodo ha valore di sentenza. Se l’arbitrato è disposto in appello, ci sono 120 giorni di tempo, poi entro 60 la causa rientra nell’iter processuale.

Negoziazione assistita
Le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro convengono di risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. Esclusi i diritti indisponili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. I tempi li determinano le parti, ma non possono essere inferiori al mese e superiori a 4 prorogabili per non più di 2. Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione. Il Consiglio nazionale forense monitora le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati annualmente al ministero della Giustizia.

Separazioni e divorzi
Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio: la negoziazione si applica anche a separazioni e divorzi consensuali se non ci sono figli minori o con handicap. L’avvocato trasmette all’ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione. Un’ulteriore semplificazione, sempre se non ci sono figli minori o con handicap, consentirà ai coniugi di comparire davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o scioglimento del matrimonio: l’assistenza dei difensori non è obbligatoria.

Il legale può sentire i testi fuori dal processo
Le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche e soprattutto prima del giudizio, possano costituire fonti di prova nel processo. E il giudice potrà sentire i testimoni a distanza in videoconferenza

Tutela del credito
Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più: fissato un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% (quello per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, la dispone il presidente del tribunale, autorizzando l’ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.

Chi perde, paga
Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo: verranno limitati i casi di compensazione ai soli casi di soccombenza reciproca.

Rafforzato il tribunale delle imprese
Estese le sue competenze, comprendendo anche ambiti di particolare importanza per la competitività del sistema imprenditoriale: concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action a tutela dei consumatori.

Istituzione del tribunale della famiglia
L’istituzione del tribunale per la famiglia e i diritti delle persone allarga lo spettro delle competenze dei tribunali per i minori, includendovi competenze oggi attribuite al tribunale ordinario: diritti delle persone, in particolare i minori, e diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi, contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari. Si istituisce così istituita una specifica articolazione giudiziaria specializzata in tali materie.

Semplificazione del processo civile
Viene rivista la fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Si rafforza il principio di immediata, provvisoria efficacia delle sentenze di primo e secondo grado. Si afferma il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice. Rimodulati e ridotti i tempi processuali: si rafforza il profilo impugnatorio dell’appello col divieto di nuove allegazioni di eccezioni e prove e la tipizzazione dei motivi di gravame. Si configura un intervento per evitare impugnazioni strumentali, con la revisione del giudizio camerale in Cassazione.

Articolo Precedente

Riforma della giustizia in cdm: spunta anche la norma “salva prescrizione”

next
Articolo Successivo

Voto di scambio, Cassazione: “Più difficile da dimostrare”. Nuova legge non funziona

next