Boss, stupratori e terroristi non potranno uscire dal carcere. Non certo con il dl chiamato svuota carceri che ha scatenato tante polemiche, soprattutto da parte del M5S, e la solita bagarre nell’Aula della Camera, con il leghista Gianluca Buonanno che ha mostrato le manette. Ma per corrotti e i responsabili delle ruberie pubbliche – che rappresentano una parte davvero piccola della popolazione carceraria – invece le pene saranno decisamente alleggerite: un po’ grazie alla liberazione anticipata 75 giorni invece dei 45 ogni sei mesi, un po’ grazie alla possibilità di accedere più facilmente all’affidamento ai servizi sociali o di scontare la pena ai domiciliari quando la pena da scontare sarà inferiore ai 18 mesi. Paradossalmente più la condanna è pesante più sarà grande lo sconto. 

Nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta una disposizione che esclude l’applicabilità dei benefici per i condannati per i reati di particolare allarme sociale definiti dall’articolo dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Tra questi ci sono i condannati per 416 bis ovvero l’associazione a delinquere di stampo mafioso, quelli per violenza sessuale e per sequestro di persona a scopo di estorsione, per terrorismo; ma non i reati contro la pubblica amministrazione come la concussione, il peculato, la corruzione: tutti “delitti” da colletti bianchi anche da quelli della politica. Un esempio per tutti perché citato durante la bagarre in Aula è quello di Totò Cuffaro, ex presidente della Sicilia, condannato a 7 anni. Essendo stato condannato per favoreggiamento aggravato e violazione del segreto istruttorio avrà uno sconto finale di 2 anni e qualche giorno: essendo entrato in carcere nel gennaio del 2011 fra sei mesi potrà chiedere di andare ai domiciliari. Poco più di un mese fa invece gli era per esempio stato negato l’affidamento ai servizi sociali. Se però l’ex governatore ha comunque scontato tre anni, altri politici – e il pensiero corre ai furbetti del rimborso facile o gonfiato – potrebbero anche starci davvero poco o comunque meno di Cuffaro.

Comunque in attesa che il decreto legge sia esaminato e passi al Senato, il testo, è la versione ufficiale, serve soprattutto a evitare una pesante multa: l’Italia è stata condannata da Strasburgo per “trattamento inumano”. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con il verdetto Torreggiani dell’8 gennaio 2013, infatti ha constatato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’Uomo ovvero “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. L’Italia deve adeguarsi entro il 28 maggio 2014. 

Al 30 novembre 2013 però erano presenti negli istituti penitenziari 64.047 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.649 posti. Al 30 settembre 2013 i detenuti in custodia cautelare quindi in attesa di giudizio erano 24.635. Il turn over è altissimo; nel 2011 per esempio un terzo dei detenuti in custodia cautelare era fuori dopo tre giorni e uno su sei entro il mese. 

Gli effetti del decreto di dicembre hanno permesso l’uscita di soli 200 detenuti a settimana. Entro maggio, quando l’Europa ci farà un nuovo esame i detenuti liberati potrebbero superare di poco le 4000 unità. Eppure la “sintesi” del decreto dovrebbe essere quella di garantire più diritti ai detenuti ma soprattutto diminuirne la presenza. Invece sembra un favore ai soli noti. 

Dal braccialetto elettronico alla liberazione anticipata, dal reato autonomo di piccolo spaccio al Garante per i detenuti ecco cosa prevede il testo.

“Più” braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici, che nel corso degli anni hanno scatenato più di una polemica per i costi esorbitanti rispetto all’applicazione, saranno la regola non più l’eccezione. Oggi il giudice li prescrive solo se necessari – uno dei casi più famosi è quello di Valter Lavitola – quando il decreto sarà definitivo dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che, valutato il caso concreto, non ne escluda la necessità. 

Il piccolo spaccio diventa “reato autonomo”. L’attenuante di lieve entità nel reato di detenzione e cessione di droga diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente più bilanciamento delle circostanze, con il rischio che l’equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene troppo alte. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio saranno applicabili le misure cautelari con invio in comunità.

Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena anche residua che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza.

Liberazione anticipata speciale. In via temporanea – dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L’ulteriore sconto, che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione di quanto venga meritato il beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione. 

Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare a casa la pena detentiva – anche se residua – non superiore a 18 mesi. Restano ferme le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze come la possibilità di fuga o comunque la tutela della persona offesa.

Espulsione detenuti stranieri. È ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni o chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.

Garante dei detenuti. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti sarà composto da un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per cinque anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Potrà liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmetterà al Parlamento una relazione sull’attività svolta.

Reclami e diritti. Si va dall’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria.

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