L’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino andrà agli arresti domiciliari a Venafro. E’ stata la Cassazione ad “aprire” le porte del carcere dell’ex deputato del Pdl che aveva annullato con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Risultava ”carente” per gli ermellini una verifica “concreta e attuale sulla reale capacità di Cosentino, anche a seguito della dismissione delle sue cariche, di reiterare i reati che gli sono contestati”.  Il tribunale del Riesame, sottolineava la Suprema Corte, “ha completamente svalutato il fatto, oggettivo, che Cosentino, a seguito delle indagini a suo carico, ha ‘perso’ tutti gli incarichi istituzionali e politici, cioè proprio quegli incarichi ai quali si sono riferite le ordinanze cautelari”. Cosentino è imputato per presunte collusioni camorristiche col clan dei Casalesi nella gestione del business dei rifiuti e di aver mercanteggiato con la camorra del suo territorio favori in cambio di appoggio elettorale.

Mancava nello specifico, spiega la Sesta Sezione penale nella sentenza depositata giovedì, “un accenno a fatti che dimostrino un interesse del clan di riferimento a rivolgersi ancora all’indagato anche dopo il sui ‘tracollo politico’ e il riferimento ad episodi da cui desumere che anche dopo i fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo, Cosentino abbia continuato a mantenere relazioni con l’organizzazione criminosa”. Peraltro – notava la Suprema Corte – se non supportata da elementi, “l’affermazione in ordine al suo residuo potere” risulta contraddetta “da quella che può essere una massima di esperienza, secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interessi a servirsi di politici bruciati”

I legali dell’ex sottosegretario del Pdl nell’istanza con la quale avevano chiesto di annullare il provvedimento, avevano contestato che sussistessero ancora le esigenze per tenere Cosentino in carcere dopo la perdita di qualsiasi incarico istituzionale o politico. E’ vero che nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione il giudizio “sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica” che gli aveva consentito la condotta addebitata. Ma il giudice deve fornire “adeguata e logica motivazione” sulla “probabile rinnovazione di analoghe condotto criminose”.

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