Ecco cosa dice il Codice Penale su bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti - 2/2
L’Articolo 724 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) si riferisce a “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità (o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
(1) Tale sanzione è stata depenalizzata ex art. 57, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) La disposizione in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sent. 18 ottobre 1995, n. 440 relativamente alle parole “o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato”.