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Riconoscimento facciale, ok definitivo in Cdm. Il via libera resta al procuratore, limiti alle identificazioni “a strascico”

Il braccio di ferro tra FdI e Forza Italia si chiude con un compromesso: niente autorizzazione del gip, ma il decreto viene modificato per rispondere ai timori di un "Grande fratello"
Riconoscimento facciale, ok definitivo in Cdm. Il via libera resta al procuratore, limiti alle identificazioni “a strascico”
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Il braccio di ferro si chiude con la preannunciata mediazione. Dopo una settimana di scintille tra Fratelli d’Italia e Forza Italia – con le barricate delle opposizioni – il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) viene approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri con un testo di compromesso. Al centro del dibattito l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale a fini investigativi nelle attività di polizia, attraverso software di identificazione biometrica basati sull’Ia. Il testo uscito in via preliminare dal Cdm, trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti, affidava l’autorizzazione all’uso di questi metodi al procuratore del capoluogo del distretto di Corte d’Appello (come avviene per le intercettazioni preventive svolte dai servizi segreti) mentre le opposizioni e Forza Italia chiedevano di attribuirlo al giudice per le indagini preliminari. Alla fine, a quanto si apprende, la facoltà è rimasta al pm, ma con alcune modifiche alle norme che vengono incontro alle richieste garantiste degli azzurri.

Per quanto riguarda l’identificazione in tempo reale per finalità di prevenzione e ricerca di persone scomparse (articolo 8 del decreto) il database di riferimento dovrà essere “formato appositamente” potrà contenere soltanto i dati biometrici “pertinenti” alla persona da ricercare. Le informazioni, inoltre, dovranno essere necessariamente cancellate alla scadenza dell’autorizzazione del procuratore, da rinnovare ogni 15 giorni. Limitata anche l’identificazione “in differita” prevista dall’articolo 10 dopo la commissione di un reato: i sistemi potranno servire soltanto a confermare l’identità di una persona già indiziata, non a cercare un sospetto all’interno di enormi archivi di immagini (evitando così il rischio “Grande fratello”). Anche la videosorveglianza viene ricondotta entro confini più netti: nelle piazze, negli stadi, nei cortei o negli eventi con particolari esigenze di ordine pubblico sarà possibile conservare le immagini, ma senza alcuna elaborazione biometrica preventiva. Soltanto dopo il verificarsi di un reato potrà essere attivato il riconoscimento facciale sulle immagini già raccolte, destinate comunque a essere cancellate dopo sette giorni.

“In relazione alla disciplina dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento ed esplicitati gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati utilizzati per il confronto biometrico”, si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri “È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. È stata inoltre assicurata la partecipazione degli enti territoriali all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono stati infine esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei ruoli allo stesso attribuiti”. “Le decisioni restano umane, la macchina non decide nulla, questo va detto con molta chiarezza. Il magistrato saprà valutare attentamente l’apporto dell’intelligenza artificiale”, ha detto in conferenza stampa il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

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