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“Riconoscimento facciale? Rischio di pesca a strascico”: ecco come il governo Meloni ha sfruttato il varco aperto da Bruxelles

Il dettato europeo consente di eludere l'autorizzazione del giudice con il via libera di un'autorità amministrativa indipendente, come il Garante per la privacy. L'avvocato Giuliano De Luca: "Su questo si incentrerà il confronto tra Roma e Bruxelles". Me le norme italiane possono esse compatibili con l'Ia act
“Riconoscimento facciale? Rischio di pesca a strascico”: ecco come il governo Meloni ha sfruttato il varco aperto da Bruxelles
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È stata l’Europa ad aprire un varco verso la sorveglianza indiscriminata, autorizzando il riconoscimento facciale tramite l’intelligenza artificiale anche senza il via libera di un giudice, pur in casi eccezionali e tassativi. “Il governo Meloni ha sfruttato quella falla e non è detto che le nuove norme italiane siano incompatibili con il dettato europeo”, dice l’avvocato Giuliano De Luca, specializzato sul diritto della privacy, interpellato da ilfattoquotidiano.it. “Di sicuro – avvisa l’esperto – la minaccia dei controlli come pesca a strascico, senza riguardo per la riservatezza, sono concreti e non da sottovalutare”. Vediamo quindi cosa dice la legge Ue, in attesa di eventuali modifiche al decreto legislativo di recepimento del regolamento europeo che come preannunciato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (“sarà necessaria l’autorizzazione da parte del magistrato”) potrebbero arrivare la prossima settimana.

Basta leggere l’articolo 5 dell’Ia act, intitolato paradossalmente “Pratiche vietate dell’Intelligenza artificiale”. La norma impedisce l’identificazione biometrica “in tempo reale”, negli spazi pubblici, ma solo in via di principio. Infatti elenca tre casi in cui la sorveglianza è consentita. Il primo: la ricerca di una persona rapita, di una vittima di sfruttamento sessuale o traffico di essere umani. Il secondo: la minaccia di un attacco terroristico o la vita a rischio di un individuo. Terzo: “la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato”. In tutti e tre i casi, l’uso dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, in tempo reale nei luoghi pubblici, è consentito dall’Europa. Dunque è una mezza verità la dichiarazione del 30 luglio offerta alla stampa dal portavoce della Commissione europea Thomas Regnier: “Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata”.

Non solo: il regolamento europeo non impone l’obbligo tassativo dell’autorizzazione firmata da un giudice. Dice il paragrafo 3, articolo 5, dell’Ia act: “Ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota ‘in tempo reale’ in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è subordinato a un’autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante”. Dunque, per sorvegliare piazze e strade con telecamere e algoritmi, le forze dell’ordine potrebbero evitare il via libera di un giudice: basta il sì di un’autorità amministrativa. Ad esempio? “Il Garante della privacy può dare luce verde il riconoscimento facciale alla luce del dettato europeo”, dice l’avvocato De Luca. “È un’autorità amministrativa indipendente, proprio come chiede Bruxelles con l’Ia act”. E in casi di particolare urgenza, le forze di sicurezza possono attivare la sorveglianza anche senza alcun permesso, neppure di un’authority. Basta richiedere l’autorizzazione entro le 24 ore successive, al giudice o all’autorità amministrativa. Certo, se il permesso è negato, “l’uso è interrotto con effetto immediato e tutti i dati nonché i risultati e gli output di tale uso sono immediatamente eliminati e cancellati”. Ma i rischi per la privacy restano, ammonisce De Luca: “Il diritto fondamentale alla tutela della riservatezza non può essere immolato in nome di una presunta sicurezza. Falsi positivi, data breach o trattamenti illeciti potrebbero compromettere in maniera irreparabile la reputazione di qualsiasi cittadino, con conseguenze difficilmente reversibili”.

Ma il punto cruciale resta la garanzia del controllo di un giudice. “È su questo punto che si sta giocando lo scontro tra Roma e Bruxelles”, commenta De Luca. Il decreto legislativo italiano (n. 418) sul tavolo del governo e delle commissioni parlamentari, secondo l’avvocato “può essere compatibile con l’Ia act”. Il governo ne è convinto. Il provvedimento sostenuto da Alfredo Mantovano, infatti, prevede che “nei casi d’urgenza, il sistema sia attivato dalla polizia previa una semplice comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, senza il vaglio preventivo del giudice per le indagini preliminari”, spiega De Luca. Se l’Europa consente il via libera di un’autorità amministrativa, perché dovrebbe bocciare la semplice comunicazione ad un magistrato inquirente? L’esperto ha pochi dubbi: “Sul piano del coordinamento normativo, ferme restando le tutele preventive a monte, tecnicamente non vi è ragione”.

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