Chat Control salva la crittografia end-to-end, ma la sorveglianza privata entra dalla porta di servizio: tutto quello che c’è da sapere sulla decisione Ue
Qualcuno forse dirà che l’Unione europea non ha autorizzato Bruxelles o Big Tech a leggere tutte le conversazioni private contenute nei nostri smartphone e nelle nostre caselle di posta, eppure non ha neppure vietato di farlo, o per lo meno di analizzare automaticamente messaggi, email, fotografie e video per individuare materiale relativo ad abusi sessuali sui minori. Si parla tanto di “Chat control” e di sorveglianza di massa, in queste ore. Ma cosa sta succedendo davvero? Ricostruiamolo insieme.
Il 9 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la proroga di una norma temporanea già sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, l’istituzione nella quale siedono i governi dei 27 Stati membri. Il testo permetterebbe ai servizi di messaggistica e posta elettronica di continuare fino al 3 aprile 2028 le attività volontarie di individuazione, rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico e tentativi di adescamento.
Il Parlamento ha però escluso dal controllo tutte le comunicazioni protette dalla cosiddetta “crittografia end-to-end”, il sistema che rende il contenuto leggibile soltanto sui dispositivi del mittente e del destinatario. La scansione volontaria potrà quindi proseguire, secondo la posizione approvata dagli eurodeputati, soltanto sui contenuti ai quali il fornitore del servizio può già accedere in chiaro.
Il voto: maggioranza e urgenza
Il Parlamento ha votato attraverso una procedura urgente, senza il normale passaggio preliminare in commissione. I due emendamenti decisivi sulla crittografia hanno superato di poco la maggioranza assoluta richiesta, fissata a 360 voti: hanno ottenuto rispettivamente 369 e 362 consensi.
La proposta di respingere integralmente la proroga si è invece fermata a 314 voti. Si è così prodotto un apparente paradosso: gli eurodeputati contrari al testo erano più numerosi di quelli favorevoli, ma non abbastanza da raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per bocciarlo. Soltanto gli emendamenti destinati a proteggere le comunicazioni cifrate hanno superato quella soglia. Il provvedimento non è però entrato automaticamente in vigore. Il Consiglio ha tre mesi per decidere se accettare le modifiche. Se i governi approveranno tutti gli emendamenti, il regolamento sarà adottato. Se ne respingeranno anche soltanto uno, si aprirà un negoziato formale tra Parlamento e Consiglio per trovare un testo comune. Se il confronto fallirà, la proposta decadrà.
La norma “scaduta”, quella temporanea e il “chat control” futuro
“Chat Control” non è il nome ufficiale di una singola legge. L’espressione viene utilizzata per indicare l’insieme dei progetti europei che consentono o prevedono l’individuazione automatica di materiale pedopornografico e conversazioni di adescamento nei servizi digitali. Il dibattito riguarda in realtà due procedimenti distinti.
Il primo è la deroga temporanea alla direttiva ePrivacy, introdotta nel 2021. La norma consente ai fornitori di servizi di comunicazione di analizzare volontariamente i contenuti per cercare materiale relativo ad abusi sessuali sui minori e possibili casi di grooming, rimuoverli e segnalarli alle autorità. Questa deroga è scaduta il 3 aprile 2026.
Il secondo procedimento riguarda un regolamento permanente proposto dalla Commissione europea nel 2022. La futura disciplina dovrebbe introdurre valutazioni del rischio per le piattaforme, misure di prevenzione, ordini di rimozione e blocco, cancellazione dei risultati dai motori di ricerca e un nuovo Centro europeo sugli abusi sessuali sui minori.
Il Consiglio, in una posizione raggiunta nel novembre 2025, ha inoltre proposto di rendere stabile la possibilità per le aziende di effettuare controlli. Su questo regolamento definitivo i negoziati con il Parlamento sono ancora in corso e il problema principale resta l’ampiezza dei poteri di rilevamento.
Il voto del 9 luglio, dunque, non ha quindi approvato la futura legge strutturale e non ha chiuso il confronto sulla crittografia. Ha riguardato soltanto il regime temporaneo destinato a colmare il vuoto normativo nell’attesa del regolamento permanente: una sorta di “norma ponte”.
Quali comunicazioni potrebbero essere analizzate
La posizione approvata dal Parlamento esclude quindi le comunicazioni protette dalla crittografia end-to-end. Cosa significa? Significa che potranno essere controllate le normali caselle di posta elettronica, le chat e i messaggi diretti privi di crittografia end-to-end, le fotografie, video e allegati elaborati sui server della piattaforma, le funzioni non cifrate presenti all’interno di applicazioni che proteggono invece le chat principali, i contenuti segnalati direttamente dagli utenti.
Restano inoltre utilizzabili alcuni dati esterni al contenuto della conversazione, come informazioni sull’account, metadati e indicatori di comportamento. Neanche una VPN impedisce la scansione effettuata direttamente dall’applicazione o dal suo gestore e i messaggi a scomparsa possono essere analizzati o segnalati prima della cancellazione.
Chi controlla le comunicazioni
Il sistema, in tutti i casi, non prevede che funzionari europei o agenti di polizia aprano manualmente tutte le conversazioni. La prima selezione dei controlli viene effettuata attraverso programmi automatici utilizzati dalle piattaforme, dunque dalle aziende private.
Quando il software rileva una corrispondenza o attribuisce a un contenuto un’elevata probabilità di essere illecito, può produrre una segnalazione. Soltanto in una fase successiva possono intervenire revisori umani, autorità nazionali, forze di polizia e, nel futuro sistema permanente, il Centro europeo.
La scansione è quindi formalmente effettuata da imprese private, ma può generare segnalazioni utilizzate nel sistema di contrasto penale. Questo significa che le comunicazioni di persone non sospettate possono essere sottoposte a un controllo preventivo deciso e gestito da soggetti privati. Un bel problema.
Come funzionano i controlli automatici
Non esiste, poi, un’unica tecnologia di controllo automatico ma solitamente si individuano tre principali attività.
La prima è la ricerca di materiale già conosciuto. Le immagini già classificate come materiale pedopornografico vengono trasformate in impronte digitali, chiamate hash e il sistema confronta queste impronte con quelle dei file caricati o trasmessi dagli utenti. Alcune tecnologie possono riconoscere anche versioni parzialmente modificate della stessa immagine.
La seconda attività riguarda fotografie e video mai analizzati prima. Non essendoci un’impronta con cui confrontarsi, la piattaforma deve ricorrere a classificatori basati sull’intelligenza artificiale, che osservano il file e stimano la probabilità che rappresenti un abuso.
La terza è l’individuazione del grooming, cioè dei tentativi attraverso i quali un adulto costruisce una relazione con un minore per manipolarlo o abusarne. In questo caso il software deve interpretare parole, sequenze di messaggi, contesto, età presunta degli interlocutori e andamento della conversazione. È il compito più complesso e maggiormente esposto a errori.
I falsi positivi e la perdita del contesto
Se il confronto tra le impronte di immagini già catalogate può raggiungere livelli di precisione relativamente elevati, la situazione cambia quando un algoritmo deve stabilire se una fotografia nuova sia illegale oppure se una conversazione contenga un tentativo di adescamento.
Il significato di un messaggio dipende spesso dal contesto, dall’età delle persone, dalla relazione tra loro, dall’ironia, dal linguaggio utilizzato e dalle conversazioni precedenti. Anche una percentuale di errore apparentemente molto bassa, applicata a miliardi di messaggi e file, può produrre un numero enorme di segnalazioni sbagliate.
Tra i contenuti più delicati rientrano le immagini prodotte e condivise consensualmente, le fotografie familiari, le conversazioni mediche o psicologiche e gli scambi tra vittime e associazioni di assistenza. Un sistema automatico può riconoscere alcuni elementi visivi o linguistici, ma non sempre riesce a ricostruire correttamente consenso, finalità e contesto giuridico.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha segnalato tassi di errore relativamente elevati nell’individuazione di nuovi contenuti e casi di grooming. Ha inoltre osservato che il regime temporaneo non contiene garanzie sufficientemente precise contro un monitoraggio generale e indiscriminato e lascia ai fornitori un’ampia discrezionalità nella scelta delle tecnologie e dei dati da utilizzare. Insomma, le aziende private potrebbero analizzare le comunicazioni di persone non sospettate, comprese quelle di giornalisti, politici, avvocati o professionisti soggetti a obblighi di riservatezza.
La deroga, poi, è nata nel 2021 come soluzione provvisoria, è stata successivamente prorogata, è scaduta nell’aprile 2026 e ora potrebbe essere estesa nuovamente fino al 2028. L’eccezione temporanea rischia quindi di trasformarsi nell’architettura ordinaria del sistema prima che siano stati chiariti fino in fondo efficacia, proporzionalità, accuratezza e impatto sui diritti fondamentali.
Le posizioni delle piattaforme
Una parte della grande industria digitale è favorevole alla prosecuzione dei controlli volontari, soprattutto per il materiale già conosciuto. A marzo Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, Snap e TikTok hanno chiesto insieme all’Unione europea di mantenere una base giuridica per l’hash matching. Secondo le aziende, interrompere questo sistema priverebbe le indagini di uno strumento ormai consolidato.
Le stesse imprese hanno però contrastato gli obblighi più estesi contenuti nelle diverse versioni del regolamento permanente, in particolare l’individuazione obbligatoria di nuovi contenuti e conversazioni di grooming. Una scansione generalizzata che oltretutto, li caricherebbe di nuove responsabilità e di esposizione ai rischi di violazione della privacy.
Le posizioni dei governi
Sul regime temporaneo i governi hanno votato formalmente compatti: 27 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Il Consiglio ha giustificato la proroga con la necessità di colmare il vuoto lasciato dalla scadenza del 3 aprile e permettere alle piattaforme di riprendere le attività volontarie di individuazione e segnalazione.
L’Italia, pur votando a favore della misura-ponte, ha depositato una dichiarazione molto critica. Roma si è detta contraria ad affidare a soggetti privati, in larga parte non europei, poteri di scansione di massa. Ha chiesto controlli proporzionati, limitati al materiale pedopornografico già conosciuto e sottoposti alla supervisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente. Il governo italiano ha inoltre domandato l’esclusione esplicita di tutti i contenuti protetti dalla crittografia end-to-end. La posizione italiana è riportata nella dichiarazione allegata all’atto del Consiglio.