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Condono Iva: per l’Avvocato generale la definizione delle liti viola il diritto dell’Unione

Il paradosso dell’articolo 53 della Costituzione: la misura del dovuto non è più la capacità contributiva, ma quanto a lungo si è resistito in giudizio
Condono Iva: per l’Avvocato generale la definizione delle liti viola il diritto dell’Unione
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Chi ha versato l’imposta dovuta nei termini ha pagato il 100%. Chi ha impugnato e ha trascinato la controversia di grado in grado ne versa una frazione — fino al 5%, se l’Agenzia ha perso in ogni grado e la causa è approdata in Cassazione — senza sanzioni né interessi, e all’amministrazione non resta che verificare la regolarità formale della domanda. È il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie della legge di bilancio 2023.

L’11 giugno 2026 l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione, Dean Spielmann, nella causa C-308/25, ha concluso che per l’Iva questo non è compatibile con il diritto dell’Unione. E lo ha fatto sul terreno che la nostra Costituzione presidia con l’articolo 53.

Il principio di neutralità fiscale, che l’Avvocato generale pone al centro, è il volto europeo della capacità contributiva. Se due operatori nella stessa posizione versano importi diversi a seconda che abbiano adempiuto o litigato, la misura del dovuto ha smesso di essere la ricchezza da colpire ed è diventata la scommessa sul contenzioso: il risparmio può arrivare al 95% del tributo, a seconda di quanto a lungo si è resistito e di come sono andati i gradi precedenti.

A ciò si aggiungono l’obbligo di riscossione integrale dell’Iva (art. 273 della direttiva 2006/112/CE), l’integrità delle risorse proprie dell’Unione e il dovere di leale cooperazione dell’art. 4, par. 3, del Trattato. Non è un cavillo europeo: è la parità di trattamento tra contribuenti, riletta in chiave di gettito.

C’è un dettaglio che, per chi si occupa di dogana, dice tutto. La sanatoria esclude poche voci: le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione, vale a dire proprio l’imposta che si paga al confine ed è più direttamente legata alle risorse del bilancio dell’Unione. Il legislatore, insomma, sapeva benissimo dove correva la linea rossa — la frontiera — e vi si è fermato un centimetro prima, condonando l’Iva interna e risparmiando quella doganale. Per l’Avvocato generale, però, quell’esclusione non salva la misura: la aggrava, perché accorda a chi opera all’interno un trattamento più favorevole che a chi importa, in violazione della neutralità fiscale “esterna”. Come se il dovere di concorrere alle spese pubbliche cambiasse a seconda che la merce attraversi o no una frontiera.

Il punto, in apparenza, è una questione di etichette. Per la giurisprudenza interna una cosa era il condono dell’imposta, un’altra la definizione delle liti pendenti: il primo, dopo una condanna europea nel 2008 (causa C-132/06), poteva cadere, mentre la seconda no, perché chiude soltanto un contenzioso e non rinuncia all’accertamento. L’Avvocato generale scioglie la distinzione: se l’effetto è lo stesso — l’accertamento abbandonato per una frazione del dovuto — l’etichetta non salva la misura, che resta quella “rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento” già censurata nel 2008.

Del resto, come osservava allora l’avvocata generale Sharpston, un condono, per non essere controproducente, dovrebbe restare irripetibile: se lo si replica, i contribuenti imparano ad attenderne uno nuovo. E quel condono l’Italia lo aveva già replicato, prorogandolo all’anno d’imposta 2002: sicché nel 2008 le condanne furono due in meno di cinque mesi, a luglio per il condono, a dicembre per la proroga (causa C-174/07), con la medesima formula.

Restano le conseguenze ed è qui che il paradosso si chiude. All’udienza il Governo italiano ha chiesto alla Corte, se avesse dato ragione all’Avvocato generale, di limitare nel tempo gli effetti della sentenza: riaprire le circa 40.000 controversie già definite — ha sostenuto — sarebbe uno sforzo enorme e comprometterebbe il Pnrr. L’Avvocato generale ha risposto che gli effetti non vanno limitati. Lo Stato ha così invocato il Pnrr — che tra i suoi traguardi annoverava proprio la riforma della giustizia tributaria — per non dover disfare il condono che quella stessa giustizia aveva ingoiato.

Sotto l’insegna dell’articolo 53 della Costituzione il punto è semplice. Lo Stato scrive nella Carta fondamentale che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e poi, ogni pochi anni, rivende l’esenzione da quel dovere a chi ha scommesso di non onorarlo. Stavolta, a ricordarglielo, non è una blogger, ma l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea.

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