Il 16 giugno la scadenza per versare l’acconto Imu. Il calcolo spetta al proprietario: ecco come fare
Il 16 giugno si avvicina e per milioni di proprietari di immobili in Italia scatta l’ora del calcolo e del versamento dell’Imu. Il meccanismo che regola l’imposta municipale propria richiede una partecipazione attiva del cittadino: non si tratta, infatti, di una tassa che viene notificata attraverso l’invio di un bollettino precompilato a casa. A differenza della Tari, la tassa sui rifiuti, per la quale i Comuni spediscono solitamente i modelli di pagamento già pronti, per l’Imu vige il principio dell’autoliquidazione. Questo significa che il contribuente deve calcolare autonomamente quanto dovuto, individuare i codici corretti e provvedere al pagamento entro i termini stabiliti dalla legge.
Imu, come funziona l’acconto di giugno
La prima scadenza da tenere a mente è quella di martedì 16 giugno 2026. Entro questo giorno va versato l’acconto, che corrisponde alla prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso. La regola generale per determinare l’importo è piuttosto semplice: si deve versare il 50% di quanto pagato complessivamente nel 2025. Per farlo, si utilizzano le aliquote e le detrazioni che erano state approvate dal proprio Comune per l’anno precedente.
Tuttavia, se nel corso dei primi sei mesi del 2026 sono avvenuti cambiamenti nella proprietà o nella destinazione d’uso degli immobili, come un acquisto, una vendita o un cambio di residenza, il calcolo deve essere rapportato ai mesi di effettivo possesso. In questo caso, il mese si conta per intero se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Il versamento va effettuato tramite il modello F24, un documento che permette di compensare eventuali crediti d’imposta e che può essere pagato in banca, negli uffici postali o tramite i servizi di home banking.
Perché il bollettino non arriva a casa
È fondamentale chiarire un punto che spesso genera confusione tra i contribuenti meno esperti: il Comune non invia alcuna comunicazione cartacea per l’Imu. Molti cittadini attendono invano l’arrivo di una busta nella cassetta delle lettere con l’importo da pagare, ma questa prassi non esiste per questo tributo. La responsabilità del calcolo ricade interamente sul proprietario o sui comproprietari, ciascuno per la propria quota.
Per ovviare a questa mancanza di “promemoria” istituzionali, la maggior parte delle amministrazioni comunali mette a disposizione sui propri portali dei software di calcolo gratuiti. Inserendo la rendita catastale dei propri immobili e selezionando la categoria di appartenenza, questi programmi generano automaticamente il modello F24 pronto per la stampa o per il pagamento digitale. È un servizio utile per evitare errori nel reperimento delle aliquote, che possono variare sensibilmente da un Comune all’altro.
La dichiarazione Imu del 30 giugno
Oltre al pagamento, esiste un secondo adempimento meno noto ma altrettanto importante: la presentazione della dichiarazione Imu, la cui scadenza per il 2026 è fissata a martedì 30 giugno. Questa comunicazione non serve a pagare, ma a informare il Comune di alcune variazioni che hanno interessato gli immobili lo scorso anno (il 2025). Non tutti devono presentarla: la dichiarazione va inviata solo se sono intervenute modifiche che l’amministrazione non può conoscere consultando la banca dati catastale.
I casi più frequenti riguardano le riduzioni d’imposta. Se un immobile è stato dichiarato inagibile o se è di interesse storico, si ha diritto a una riduzione del 50% della base imponibile, ma tale condizione va dichiarata. Lo stesso vale per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a figli o genitori: la legge prevede un forte sconto sulle tasse, a patto che il contratto sia registrato e che la situazione venga comunicata ufficialmente entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’agevolazione.
Novità per gli immobili occupati e canone concordato
Un capitolo specifico della dichiarazione riguarda gli immobili che sono stati oggetto di occupazione abusiva. In questi casi, la legge prevede un’esenzione dal pagamento dell’Imu per il periodo di occupazione, ma per ottenerla è obbligatorio presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica, allegando gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria. Senza questa comunicazione formale, il diritto all’esenzione decade e il Comune potrà richiedere il pagamento delle somme ordinarie.
Anche chi affitta casa con un contratto a canone concordato deve prestare attenzione. Questo tipo di locazione permette di beneficiare di una riduzione dell’Imu pari al 25% rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dal Comune. Sebbene il contratto sia registrato presso l‘Agenzia delle Entrate, molti regolamenti comunali richiedono comunque l’invio della dichiarazione per confermare l’applicazione dello sconto. È sempre bene verificare le istruzioni specifiche fornite dal proprio ufficio tributi per non incorrere in accertamenti per omessa o infedele dichiarazione.
Chi è esente e chi deve pagare
L’Imu non si paga sull’abitazione principale, definita come l’immobile in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’esenzione si estende anche alle pertinenze, ma con un limite preciso: si può considerare esente solo una pertinenza per categoria catastale (una soffitta C/2, un garage C/6 e una tettoia C/7). Se si possiedono due garage, sulla seconda pertinenza l’imposta va pagata.
Restano invece sempre soggette al tributo le abitazioni cosiddette di lusso, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per questi immobili è prevista una detrazione fissa sulla quota d’imposta, ma il versamento rimane obbligatorio. Naturalmente, l’Imu si applica anche a tutte le altre proprietà, come le seconde case per le vacanze, gli uffici, i negozi, i capannoni industriali e le aree edificabili. Per queste ultime, il valore su cui calcolare la tassa non è la rendita catastale, ma il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.