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Cannabis light, il Cbd è una droga? Il Consiglio di Stato rinvia la decisione alla Corte di Giustizia Ue: in ballo 30mila lavoratori

Dopo tre sospensioni dei giudici, 6 anno dopo il decreto bipartisan Speranza-Schillaci, la palla passa in Europa. 3mila imprese della canapa resistono alle norme contro il cannabidiolo per azzerare il settore. Firmate dalla destra ma anche dalla sinistra
Cannabis light, il Cbd è una droga? Il Consiglio di Stato rinvia la decisione alla Corte di Giustizia Ue: in ballo 30mila lavoratori
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La guerra dell’Italia alla cannabis light potrebbe fermarsi in Europa, mentre l’Italia non sa dire se il Cbd sia droga oppure no. Oggi il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza rinviando la questione alla Corte di Giustizia Ue: saranno i giudici a Lussemburgo, sulla base del diritto dell’Unione, a decidere se il cannabidiolo in composizioni orali sia un farmaco a base di stuoefacenti, oppure un innocuo composto da acquistare perfino in tabaccheria o nei cannabis shop. Dalla risposta al quesito può dipendere la sopravvivenza di circa 3mila aziende, 30mila posti di lavoro, un mercato in crescita con un fatturato da 500 milioni di euro l’anno, già duramente colpito dal decreto Sicurezza di aprile 2025. L’ordinanza del Consiglio di Stato riguarda un altro provvedimento: il decreto ministeriale Speranza-Schillaci risalente al 2020, a cavallo tra destra e sinistra, governo Meloni e Conte II, perché il fronte contro la canapa è trasversale. Ma le conseguenze del verdetto europeo potrebbero ricadere sul decreto Sicurezza firmato da Meloni. Anche Coldiretti – vicinissima a palazzo Chigi – ha sostenuto il ricorso presentato da IcI (Imprenditori canapa Italia) presso il vertice della giustizia amministrativa.

Il legale: “Per i giudici il cannabidiolo non è stupefacente”

Torniamo dunque al Consiglio di Stato. Dopo una battaglia legale durata circa tre anni, palazzo Spada ha ritenuto fondati i dubbi delle associazioni legate alla filiera della canapa, fortemente critiche sul decreto Speranza-Schillaci. Il provvedimento ministeriale infatti vieta la vendita di prodotti da assumere per via orale contenenti cannabidiolo, classificandoli come farmaci a base di stupefacenti. Dunque acquistabili solo in farmacia con l’obbligo della prescrizione di un medico ospedaliero, secondo il dettato del decreto. I cannabis shop invece rivendicano il diritto di mettere in vetrina l’intero catalogo fondato sul Cbd: olio, ma anche alimenti e cannabis light. Da qui è nato il contenzioso: le aziende ribadiscono il carattere innocuo del cannabidiolo, privo di effetti stupefacenti, e la legittimità del loro commercio; il governo Meloni (sospinto da Alfredo Mantovano) considera il principio attivo della canapa come un pericolo per la sicurezza pubblica. Tanto da bandire il Cbd con l’articolo 18 del decreto Sicurezza, al pari di una droga: un colpo tremendo per cannabis shop e agricoltori, con aziende colpite da sequestri, denunce e indagini per droga, che sovente finiscono archiviate. Perché anche le procure nutrono lo stesso dubbio del Consiglio di Stato: il Cbd davvero si può considerare una minaccia per la salute, in assenza di chiare evidenze scientifiche? “Per i giudici di palazzo Spada, al contrario, le prove presentate escludono effetti stupefacenti”, dice l’avvocato Giacomo Bulleri a ilfattoquotidiano.it. Secondo il legale, “il dubbio che ha giustificato il rinvio alla Corte Ue risiede nell’interazione del Cbd con eventuali residui di Thc”.

Le toghe di palazzo Spada, con l’ordinanza del 3 agosto, hanno chiesto lumi alla Corte Ue su alcuni punti chiave. Ad esempio: rispetta il principio di precauzione e proporzionalità, il divieto di libera vendita e l’inserimento del cannabidiolo ad uso orale nella lista dei medicinali stupefacenti? Il dubbio è che la letteratura scientifica sugli effetti psicotropi non possa giustificare misure così draconiane, in grado di azzerare un settore industriale con migliaia di lavoratori. Del resto, la cannabis light ricca di cannabidiolo è prodotta e venduta anche in altri Stati Ue. Dunque i provvedimenti italiani, che equiparano il Cbd agli stupefacenti, potrebbero rivelarsi un’indebita restrizione al mercato europeo. Da anni gli esperti mettono in guardia i governi. Eppure la guerra al principio attivo procede senza sosta, non solo da parte delle destre. Il decreto Speranza-Schillaci infatti nasce con il governo Conte II, nel 2020. Vale la pena ripercorrere la sua genesi.

L’origine del decreto bipartisan Speranza-Schillaci

Al ministero della Salute sedeva l’esponente dem Roberto Speranza. In piena pandemia, è il suo dicastero ad approvare il decreto per consentire la vendita del Cbd ad uso orale solo in farmacia, come farmaco. Ma il provvedimento viene sospeso dopo poche settimane, senza entrare in vigore. L’ex parlamentare 5 stelle, Matteo Mantero, ha già raccontato la sua versione a ilfattoquortidiano.it: “Il testo del decreto arrivava dall’ufficio stupefacenti, io e altri parlamentari ne abbiamo subito sottolineato l’insensatezza per una sostanza priva di effetti psicoattivi. Abbiamo minacciato di far mancare il numero legale in Aula per altri provvedimenti e poco dopo è stata annunciata la sospensione del decreto Speranza”.

A scongelare il decreto messo in freezer è il ministro della Salute Orazio Schillaci, il 27 giugno 2024, con un testo analogo a quello di Speranza. Contro il provvedimento, aziende e associazioni della canapa si rivolgono subito al Tar del Lazio. Arrivano due sospensioni nel 2024: l’11 settembre è l’ordinanza monocratica del presidente di sezione, a fermare temporaneamente il decreto; lo stop è confermato il 24 ottobre, con la decisione del collegio del tribunale amministrativo. Ma il 16 aprile 2025, la sentenza del Tar ribalta la sospensione cautelare: il decreto Speranza-Schillaci è legittimo, secondo le toghe. A questo punto le associazioni Canapa sativa Italia e Imprenditori canapa Italia presentano ricorso al Consiglio di Stato. Che sospende ancora, per la terza volta in via cautelare, il provvedimento bipartisan per equiparare il Cbd a un farmaco stupefacente. Siamo a dicembre 2025. Il 7 maggio scorso si è svolta l’ultima udienza del processo al Tar del Lazio; il 3 agosto è giunta la sentenza per rinviare la decisione alla Corte di Giustizia Ue. Sei anni dopo il decreto Speranza, l’Italia non ha ancora sciolto il dilemma: il cannabidiolo è droga oppure no?

“Aziende si ridimensionano, altre fuggono all’estero”

Intanto, il settore della cannabis light stringe i denti. “Le chiusure definitive sono state relativamente poche: la maggior parte delle aziende ha scelto di continuare difendendo il lavoro costruito in questi anni”, dice Raffele Desiante (presidente Imprenditori canapa Italia) a ilfattoquotidiano.it. Tuttavia, le aziende stanno pagando un prezzo salato: “alcune hanno ridimensionato organici, investimenti e punti vendita – prosegue Desiante – mentre altre hanno trasferito all’estero parte delle attività per poter operare in Paesi europei con regole più chiare”. Le associazioni sperano e confidano nei tribunali, per smantellare le norme contro la cannabis light.

La Corte di Giustizia Ue dovrà dare una risposta anche riguardo al decreto piante officinali, con i fiori e le foglie della canapa inseriti nell’elenco delle sostanze stupefacenti. Non un’idea delle destre bensì degli ex ministri Stefano Patuanelli (M5s), Roberto Speranza e Roberto Cingolani. Grazie al decreto interministeriale n. 29551 del 24 gennaio 2022 (governo Draghi), la canapa viene letteralmente fatta a pezzi: solo semi e fibra sono classificati sono considerate piante officinali, utili per l’erboristeria, la cosmesi, i vegetali aromatici o per tisane ed estratti. Le altre parti della pianta – infiorescenze e foglie – sono classificate tra gli stupefacenti. Un precedente per il decreto Sicurezza firmato Meloni. Sul provvedimento bandiera delle destre si esprimerà la Corte Costituzionale: udienza fissata il 21 ottobre.

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