Il mondo FQ

Il decreto “Priolo” bocciato dalla Consulta: è incostituzionale. “Irragionevole, rischio di processi paralleli”

Il decreto legislativo del governo Meloni aveva attribuito al Tribunale di Roma la competenza per l’appello sui sequestri riguardanti aziende di interesse strategico nazionale
Il decreto “Priolo” bocciato dalla Consulta: è incostituzionale. “Irragionevole, rischio di processi paralleli”
Icona dei commenti Commenti

Il “decreto Priolo” è incostituzionale. La Consulta boccia la legge 2/2023 del governo Meloni che aveva attribuito al Tribunale di Roma la competenza per l’appello sui sequestri riguardanti aziende di interesse strategico nazionale. La norma nasceva dal caso del depuratore di Priolo Gargallo (Siracusa). Il 12 maggio 2022 il giudice di Siracusa ne aveva disposto il sequestro preventivo per disastro ambientale. A dicembre 2022 è arrivato il decreto legislativo 187 su “misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici”, a cui ha fatto seguito appunto il decreto legislativo. La procura di Roma aveva chiesto di sollevare l’eccezione al Tribunale di Roma che aveva inviato gli atti. La Corte costituzionale con la sentenza numero 38, depositata oggi, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale. Quando il Tribunale aveva di fatto confermato il blocco del depuratore il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, aveva detto: “Per colpire il governo colpiscono il Paese”.

No al giudice unico – La norma era inserita nella più complessa disciplina introdotta nel gennaio 2023 relativa ai sequestri di stabilimenti e impianti di interesse strategico nazionale, che la Consulta aveva già esaminato sotto altri profili nella sentenza numero 105 del 2024. In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto nel complesso legittima la possibilità per il Governo di stabilire con decreto, in via derogatoria rispetto agli ordinari procedimenti autorizzativi, le modalità di prosecuzione dell’attività degli stabilimenti e impianti sequestrati, purché le misure prescritte dal decreto non abbiano una durata superiore a 36 mesi. La Consulta ha esaminato ora la norma che designa il Tribunale di Roma come unico giudice competente a giudicare dell’impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice, nonostante il decreto governativo, abbia comunque disposto la sospensione dell’attività.

La Corte ha osservato preliminarmente che, in assenza della nuova norma, il provvedimento del giudice relativo alla prosecuzione dell’attività sarebbe stato già impugnabile, con lo strumento dell’appello cautelare, davanti al tribunale territorialmente competente: e cioè il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede il giudice che procede. Secondo la Corte, lo spostamento di competenza realizzato dalla nuova norma non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’articolo 25, primo comma, della Costituzione. La nuova competenza del Tribunale di Roma, infatti, deriva da una disciplina legislativa di portata generale e non riferita a una singola vicenda giudiziaria; è motivata da esigenze di rilievo costituzionale (in particolare, l’esigenza di assicurare uniformità di indirizzi giurisprudenziali in una materia che coinvolge interessi strategici nazionali); ed è ancorata a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge.

Due incongruenze – Tuttavia, la norma esaminata presenta profili di manifesta irragionevolezza, e dunque è contraria all’articolo 3 della Costituzione. Infatti, pur non essendo di per sé illogica la scelta di accentrare la competenza presso il Tribunale di Roma, la disciplina così come concretamente configurata dal legislatore produce almeno due gravi incongruenze. In primo luogo, essa attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo per l’impugnazione contro il provvedimento che abbia negato l’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, ma non contro il provvedimento che abbia invece autorizzato l’attività, che resta impugnabile dal pubblico ministero presso il tribunale territoriale. Il che provoca la situazione, del tutto singolare, di una competenza che si radica nell’uno o nell’altro tribunale a seconda dell’esito della decisione impugnata.

In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di impugnazione contro il provvedimento che abbia negato la prosecuzione dell’attività crea le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti d’appello, davanti a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice che ha disposto il sequestro dei medesimi impianti. Con conseguente pregiudizio – ha concluso la Corte – “non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell’organo giudicante, ma anche rispetto all’esigenza di garantire, nell’immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione