Chi assiste familiari malati potrà assentarsi dal lavoro durante periodo di prova, senza rischiare per questo il licenziamento. La circolare ministeriale che lo chiarisce, alla fine, è arrivata (qui). Venti giorni fa il Fatto segnalava una falla nel “decreto trasparenza” firmato dal ministro Orlando (n.104/2022) relativamente al “periodo di prova”, laddove indicava quattro “eventi” che lo facevano slittare senza conseguenze per il lavoratore: malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori. Non menzionava altre tipologie di permessi e congedi, a partire da quelli cui ha diritto, per legge, chi assiste un familiare. Così formulata, lasciava dunque migliaia di cittadini che usufruiscono della legge 104 nell’incertezza tra assentarsi per prestare le cure o non farlo per conservare il posto di lavoro.

Il ministero dapprima ha ridimensionato il rischio, sostenendo in una nota che “gli eventi indicati al comma 3 sono meramente esemplificativi (e non tassativi, e dunque esaustivi) di quelle situazioni di sospensione protette dal legislatore, come si evince chiaramente dalla formulazione della disposizione, coerentemente con il dettato della Direttiva”. E l’obiezione fu che un decreto vale per quel che c’è scritto, per cui in caso di licenziamento il lavoratore che dovesse ricorrere avrebbe dovuto convincere un giudice che il legislatore ha scritto una cosa intendendone un’altra. Che alla lettera l’articolo fosse equivoco lo confermava il fatto che la stessa nota anticipava una circolare chiarificatrice su quel punto e su altri. Dopo 15 giorni l’unico chiarimento era sul sito del ministero in forma di una Faq , che però – come noto – non ha valore di legge.

Gli uffici però assicuravano che la circolare in questione fosse pronta da un pezzo, lasciando margini al sospetto che fosse “trattenuta” negli uffici per non ammettere l’errore e risparmiare una brutta figura al ministro impegnato nella campagna elettorale. Il chiarimento, sollecitato anche da associazioni che assistono disabili e caregiver, alla fine è arrivato, benché a distanza di un mese e mezzo dall’entrata in vigore della legge. La circolare, che a differenza della Faq ha valore di legge, pone fine all’equivoco ingenerato dalla formulazione dell’articolo 7: gli “eventi” citati nel testo erano “a titolo meramente esemplificativo” e l’estensione dei periodi prova deve ricomprendere “tutti quelli già riconosciuti dall’attuale ordinamento giuridico”: per diradare ulteriormente i dubbi, specifica “fra cui anche i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104/1992”.

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