Nelle scorse ore la Camera dei Deputati ha votato a stragrande maggioranza la proposta di legge in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, che vede come primo firmatario il deputato Pd Paolo Siani. Ci auguriamo che presto il testo venga definitivamente approvato anche dall’altro ramo del Parlamento.

Il 1975 è l’anno in cui vide la luce l’ordinamento penitenziario, ovvero la legge fondamentale che regola lo svolgimento della vita in carcere. Il legislatore di allora scelse di lasciare alla madre detenuta la scelta se separarsi dal figlio oppure portarlo con sé in carcere qualora di età inferiore ai tre anni. Ovviamente non la obbliga a farlo: lascia a lei la libera scelta, nella consapevolezza che talvolta la non separazione, anche in circostanze così difficili, sia il male minore.

Per tanti anni non si è più ritornati sulla questione. Fino al 2001, quando la legge che porta il nome di Anna Finocchiaro fu simbolicamente approvata l’8 di marzo. Al tempo i bambini sotto ai tre anni che vivevano in carcere con le loro madri erano oltre ottanta. La legge Finocchiaro poneva una serie di limiti all’utilizzo della custodia cautelare in carcere e della pena detentiva per imputate o condannate con figli piccoli. In particolare introduceva nell’ordinamento penitenziario una misura alternativa apposita, la detenzione domiciliare speciale per detenute madri.

Tuttavia, tra i paletti che la legge fissava per la sua concessione vi era la possibilità di ripristinare all’esterno la convivenza tra la donna e i figli. In molti casi tale possibilità non c’era. Oppure il giudice non la valutava adeguata. A volte la donna non aveva un domicilio capace di accoglierla, altre volte l’abitazione delle donne rom non veniva considerata dal magistrato di sorveglianza come meritevole di considerazione. La detenzione domiciliare speciale venne dunque utilizzata ben meno di quanto si sarebbe sperato. Fu per questo che dieci anni dopo si decise di tornare sull’argomento. Nel 2011 venne approvata un’altra legge, con prima firma quella di Enrico Buemi. Anche qui si aggiungevano paletti all’uso del carcere per le madri, ma soprattutto si introducevano le case-famiglia protette, ovvero dei luoghi dove la madre priva di adeguato domicilio potesse andare a eseguire la misura della detenzione domiciliare. La legge era però del tutto priva di copertura finanziaria e di case-famiglia protette ne nacquero solamente due in tutta Italia.

Il testo appena votato torna nuovamente sul tema. Finalmente stanzia dei fondi per la creazione di case-famiglia protette. Quando la norma sarà definitiva, questo aiuterà senz’altro la concessione di un numero maggiore di detenzioni domiciliari speciali. Era fondamentale metterci le risorse. Non era difficile da capire. Perché si sono aspettati tanti anni durante i quali non c’era nessuno che non si dicesse esterrefatto dalla presenza di bambini nelle carceri?

Detto questo, non dobbiamo tuttavia raccontarci falsità. Che mai più un bambino varchi la porta di un carcere è un orizzonte di prospettiva verso il quale dobbiamo senz’altro tendere con ogni impegno, ma non può che essere semplicemente uno slogan. Nella realtà la legge Siani – così come la Finocchiaro e la Buemi prima di lei – non impedisce affatto l’ingresso in carcere dei bambini. Non è pensabile scrivere in una legge dello Stato che una donna con figli piccoli non può – a prescindere da tutto e in nessuna circostanza – andare in carcere. Si precostituirebbe una sacca di impunità che non reggerebbe al vaglio costituzionale di ogni banale principio di eguaglianza.

La valutazione della magistratura ci sarà sempre nel decidere dove allocare quella madre imputata o condannata. Tutto ciò che la legge può fare è dare al giudice strumenti normativi per allocarla il più possibile fuori dal carcere. Ma sta poi al giudice utilizzarli con il massimo impegno e la massima solerzia per ottenere il risultato sperato di veder diminuire il più possibile la presenza dei bambini in cella.

Molti di questi strumenti normativi ci sono già adesso, prima che auspicabilmente entri in vigore la nuova legge. Eppure negli anni passati molti bambini sono inutilmente transitati dal carcere. Basti vedere cosa è accaduto con l’avvento della pandemia, quando si è fatto urgente il pericolo del contagio e la difficoltà di tenere i piccoli in isolamento. Se alla fine del febbraio 2020 le carceri italiane ospitavano 59 bambini, alla fine di maggio erano scesi a 34. Quei 25 bambini in più erano figli di detenute pericolosissime o erano piuttosto figli di donne che potevano essere collocate in una qualche alternativa alla pena carceraria anche ben prima della crisi sanitaria?

Per anni ci siamo stracciati le vesti per i bambini in carcere senza fare nulla di concreto. Adesso stiamo per mettere risorse per far funzionare delle leggi di civiltà e ragionevolezza. C’è voluto troppo tempo, ma finalmente sta per essere fatto. Ma questo è solo il primo passo. Le leggi di civiltà e ragionevolezza vanno applicate, altrimenti rimangono parole che non tolgono dalla galera nessun bambino. Non si può affermare che nessun bambino deve più entrare in carcere, perché tale generalizzazione non regge a una seria analisi normativa. Ma si può affermare che Marco, Giulia, Margot, Alexander, Lorenzo non devono entrarci. Ogni magistrato prenda in mano i fascicoli delle loro madri imputate o condannate e applichi al singolo caso gli strumenti normativi adeguati tra i molteplici che esistono.

Articolo Precedente

“La lunga notte di Emma”, la fiaba illustrata che va oltre principi e principesse: “Così raccontiamo le battaglie per i diritti”

next
Articolo Successivo

Riconoscimento tardivo dei figli: c’è parità tra padri e madri in Italia?

next