Green Pass: come ormai noto, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 lo ha reso obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato.

Ma come regolarsi in casi del tutto particolari – eppure comuni – come quello dell’amministratore di condominio o delle assemblee condominiali? Un approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it ha fatto il punto sulle normative che disciplinano questa specifica area.

Amministratore di condominio: nessuna eccezione per il settore privato

Gli attuali riferimenti normativi non fanno distinzione tra uffici aperti al pubblico o privati, o tra categorie e settori. In questo caso, quindi, non ci sono “eccezioni”: sia l’amministratore di condominio sia i suoi dipendenti in studio devono essere in possesso di Green Pass.

Diversa, invece, la situazione per i clienti. Per quest’ultimi, infatti, secondo le più recenti FAQ del 12 ottobre 2021, permangono semplicemente gli obblighi previsti dal DPCM dello scorso 2 marzo 2021: niente certificazione verde, ma solo misurazione della temperatura all’ingresso e mascherina.

Assemblee e riunioni condominiali

Attualmente non sembrano essere previsti ostacoli o controindicazioni alla partecipazione alle assemblee di condominio, per le quali non dovrebbe essere necessario esibire il Green pass.

Tuttavia, la certificazione può comunque essere necessaria nel caso in cui le riunioni si tengano in centri culturali, centri sociali e ricreativi: in questi casi spetta ai titolari o ai gestori il compito di procedere alle necessarie verifiche.

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