Non c’è solo – come anticipato – la censura alle comunicazioni di pm e forze dell’ordine, esclusi i casi di “rilevante interesse pubblico”. Nel testo, diffuso giovedì, dello schema di decreto legislativo all’esame del Consiglio dei ministri per recepire nel nostro ordinamento la direttiva Ue sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza” si trovano anche previsioni più specifiche, potenzialmente devastanti per l’informazione giudiziaria come siamo abituati a conoscerla. Un esempio? “È fatto divieto – si legge – alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Una norma apparentemente banale, che vorrebbe replicare il testo della direttiva, laddove prevede che le dichiarazioni degli inquirenti “non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole”. Ma mentre quella europea per sua natura è un’enunciazione di principio – che gli ordinamenti nazionali devono declinare nel concreto – il testo del decreto la trasforma, così com’è, in una norma immediatamente esecutiva di effetti e sanzioni piuttosto pesanti.

Il pm non modera i termini? Risarcimento danni e pubblica rettifica – In caso di violazione, infatti, “ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa”. Se la richiesta è fondata, si procede non oltre quarantotto ore alla rettifica, rendendola pubblica “con le medesime modalità della dichiarazione oppure con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione”. I magistrati, quindi, in base al testo potrebbero trovarsi costretti a risarcire economicamente i propri indagati, o convocare conferenze stampa “di riparazione”, per non aver osservato il garantismo lessicale imposto dalla nuova legge. Che, però, non è per nulla chiaro in cosa consista nella pratica: ad esempio, elencare gli elementi di prova raccolti a carico dell’indagato equivale o meno a “indicarlo pubblicamente come colpevole”? O descrivere i comportamenti che fanno presumere un rischio di reiterazione del reato e portano alla richiesta di misura cautelare? O citare una frase particolarmente significativa contenuta in un’intercettazione?

Costa (Azione): “Mai più nomi mediatici alle inchieste” – Che il terreno sia scivoloso lo conferma l’esultanza di Enrico Costa, il responsabile Giustizia di Azione – ed ex viceministro nel governo Renzi – che è la vera mente dietro il bavaglio, avendo fatto inserire in extremis, con un proprio emendamento, la direttiva nella legge di delegazione europea per il 2021. Secondo Costa, le nuove norme impediranno persino di attribuire nomi “mediatici” alle indagini più importanti: “D’ora in poi i nomi delle inchieste dovranno rispettare la presunzione d’innocenza“, assicura. Niente più “Mafia Capitale”, nè “Rinascita Scott”, nè “Mani pulite”, quindi. Queste espressioni, sostiene Costa, vengono “scelte sapientemente per rafforzare l’impianto accusatorio ed evocare una condanna certa. Spesso vengono smentite dalle sentenze, ma restano impresse nell’opinione pubblica ben più delle assoluzioni. Mai più nomi roboanti solo per i titoli dei giornali: senza conferenze stampa e nomi alle inchieste in tanti usciranno dai riflettori e parleranno solo attraverso gli atti, come la civiltà giuridica stabilisce. Le parole degli organi dello Stato – riassume – devono essere attente e misurate, e spesso è meglio il silenzio“. I magistrati che “parlano troppo”, quindi, si preparino a conseguenze disciplinari, penali e all’umiliazione della pubblica ammenda nei confronti dei loro indagati.

La censura anche sui provvedimenti del gip – Ma c’è di più. Il provvedimento del Governo – che potrà essere modificato da interventi delle Camere – introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, il 115 bis, che impone la censura persino agli atti giudiziari. “Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato (cioè diversi dalle sentenze, ndr), la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini dell’imputato”. In un’ordinanza di custodia cautelare, ad esempio – quindi – il giudice per le indagini preliminari dovrà fare attenzione a non sposare “troppo” la tesi accusatoria o utilizzare espressioni interpretabili come “indicazione di colpevolezza”. Anche perché, pure qui, in caso di violazione l’interessato può, “a pena di decadenza”, richiedere la correzione del provvedimento entro 10 giorni. Un assoluto inedito nel sistema giudiziario italiano, che apre praterie a facili campagne di delegittimazione di indagini “scomode”.

Italia Viva sogna: “È solo il primo passo” – Per quanto riguarda il diritto di parola di pm e forze dell’ordine, è confermato il divieto di diffusione di informazioni quando non sia “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico”. Clausola, anche qui, del tutto generica, suscettibile di interpretazioni restrittive fino all’osso. E infatti già esulta la politica, tradizionalmente impegnata a stigmatizzare le modalità di comunicazione dei reati più che i reati stessi. La dem Anna Rossomando, responsabile Giustizia del Pd e vicepresidente del Senato, fa sapere: “Riteniamo che il diritto all’informazione sia il presupposto di qualsiasi democrazia liberale, ma siamo contro la spettacolarizzazione delle indagini”. E Catello Vitiello, deputato di Italia Viva, si spinge oltre e sogna la censura assoluta: “È necessario modificare il segreto investigativo e sanzionare l’odiosa fuga di notizie dalle procure. Plaudo a questa prima tessera di un mosaico che occorre completare per l’applicazione in concreto della presunzione di innocenza, affinché i processi penali tornino a essere celebrati solo nei tribunali“. E magari nemmeno lì, ma ci stiamo lavorando.

GIUSTIZIALISTI

di Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita 12€ Acquista
Articolo Precedente

Morte di Davide Astori, il gup: “Il calciatore poteva essere salvato”. Le motivazioni della condanna del medico sportivo

next
Articolo Successivo

Omicidio di Voghera, la procura di Pavia chiede al Gip l’incidente probatorio per fissare la ricostruzione di due testimoni

next