L’intero articolato della legge regionale abruzzese 28 del 2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”. Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria. La legge fu approvata dal consiglio regionale quando la giunta era guidata dal centrosinistra del governatore Luciano D’Alfonso. Ora, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, e è caduta per violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall’articolo 81 della Costituzione. La Regione, si legge nella sentenza, non si è costituita. Il conflitto era stato sollevato dalla presidenza del Consiglio con richiami specifici alla giurisprudenza della Consulta.

In una nota la Corte sottolinea che “si tratta di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti”. La Consulta ha affermato che il principio della copertura “trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)”. Si tratta di una precisazione che si ricollega al principio di rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull’attendibilità della stima e sull’esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione.

La Corte ha concluso che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese”. I giudici sottolineano che “una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà dell’adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall’indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall’articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili”.

Dopo il ricorso la regione ha approvato una nuova legge la n° 2 del 2019 che prevedeva risorse in entrata per 9.837.981,90 grazie a “una futura procedura d’asta per la vendita di beni mobili e immobili di proprietà regionale e … la previsione, per il solo anno 2019, di uno stanziamento di 785.000,00 euro per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per ‘L’Aquila capoluogo'”.

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