Inizia con una “questione di legittimità costituzionale” che riguarda “una criticità legata al reato di corruzione in atti giudiziari” l’udienza del processo Ruby ter che vede in tutto 28 imputati, tra cui l’ex premier Silvio Berlusconi. A porre il tema, con una memoria depositata ai giudici del tribunale di Milano, è Jacopo Pensa, l’avvocato difensore della giovane marocchina accusata anche di falsa testimonianza, che evidenzia come la problematica faccia “perno sul fatto che c’è un automatismo dell’identità tra testimone e pubblico ufficiale”. “Anche a voler immaginare che la qualifica si consolidi nel momento in cui il teste compare davanti al giudice, il pactum sceleris (alla base del reato di corruzione internazionale, ndr) c’è prima e non dopo. Nel momento in cui in aula legge la famosa formula non viene edotto del fatto che è un pubblico ufficiale, una qualifica che non è volontaria e scelta, io ti bollo di appartenere alla schiera di pubblico ufficiale e tu lo sei e ne subisci le conseguenze”.

Il legale quindi ha chiesto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale alla Consulta. Per Pensa, la ragazza, come accade ai cittadini comuni testi nei processi, non sapeva di assumere la qualifica di pubblico ufficiale e quando ha testimoniato non sapeva dell’”automatismo” che c’è tra il testimone che deve deporre e la qualifica di “pubblico ufficiale”, che poi può comportare l’accusa di corruzione in atti giudiziari.”C’è un problema – ha chiarito – di riconoscibilità delle norme, se il non dover mentire è un precetto naturale insito nell’animo umano, non è insito il precetto costruito dall’uomo che regola il reato”. E una “persona che nulla sa di legge e non viene informata, non può sapere di essere pubblico ufficiale, ci deve essere un dovere di renderla edotta”. E quindi la “vendita della funzione” con la presunta testimonianza falsa “non c’è, perché il teste non sa di essere pubblico ufficiale”.

Secondo l’accusa l’ex premier avrebbe pagato i testi, tra cui la stessa Ruby e molte olgettine, per dire il falso sulle cene ad Arcore. Le norme sulla corruzione in atti giudiziari (tre articoli in particolare), dunque, per la difesa di Ruby violano alcuni principi costituzionali (come quello di uguaglianza, tra teste informato e teste inconsapevole), ma anche l’articolo 7 dell’ordinamento europeo che regola “il dovere di informazione chiara, precisa, accessibile, secondo il principio del ‘nulla pena sine lege”. All’istanza di sollevare la questione alla Consulta si sono associati molti difensori e la difesa di Silvio Berlusconi si è rimessa alle valutazioni dei giudici della settima penale.

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio parleranno nella prossima udienza, mentre l’avvocato Gabriella Vanadia, legale della presidenza del Consiglio, parte civile, ha spiegato che la questione “è inammissibile e infondata perché le norme sono chiare”. Oggi saranno sentiti i primi testi (consulenti tecnici dei pm) e i giudici quindi decideranno se mandare o meno gli atti alla Consulta nelle prossime udienze.

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