A fornire un quadro più dettagliato del provvedimento, scarno e lacunoso secondo molti operatori del settore, ci ha pensato l’Autorità garante per le comunicazioni che lo scorso aprile ha redatto le linee guida per l’applicazione dell’articolo 9 del decreto. Legittime le insegne fuori dai negozi e anche il posizionamento sui motori di ricerca per gli operatori di gioco. Secondo il testo del garante, inoltre, “non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale”, vale a dire le informazioni nei locali di gioco riguardanti quote, jackpot, probabilità di vincita, puntate minime ed eventuali bonus, “purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”. Leciti anche i servizi informativi che comparano quote o offerte commerciali dei diversi competitor. Quindi, ad esempio, sono consentiti i cosiddetti “spazi quote”, cioè “rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker”. Anche i loghi dei giochi e il riferimento alla possibilità di giochi sulle vetrine di tabaccai e negozi che li offrono sono consentiti, così come l’esposizione delle vincite realizzate presso l’esercizio commerciale “tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento”. Via libera, secondo l’Autorità, anche all’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore e le campagne informative sui giochi “vietati in senso assoluto” e su quelli “ammessi ma proibiti per i minori”, ma anche quelle “sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati ‘problematici’, sui valori legati al gioco legale e di informativa sul gioco legale e sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico”. Infine, anche la televendita, se non finalizzata alla promozione del gioco ma solo alla conclusione del contratto di gioco, è consentita.

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