di Lorenzo Fassina *

La legge n. 31/2019 apporta alcune significative modifiche all’azione di classe (inizialmente concepita a tutela dei consumatori) estendendola ai diritti dei lavoratori. Ci sono due fondamentali novità rispetto al Codice del consumo: l’azione non è più riservata ai soli consumatori ma viene aperta a qualsiasi titolare di «diritti individuali omogenei» e, dunque, anche ai lavoratori. In secondo luogo, la legittimazione viene attribuita in via autonoma, oltre che al singolo lavoratore, ad «un’organizzazione o un’associazione (…) i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti»: gli spazi per le organizzazioni sindacali sembrano quindi amplissimi.

C’è da dire che – ad un primo esame – le potenzialità dell’azione di classe sembrano molto ampie, a patto di focalizzare alcuni punti piuttosto dirimenti, partendo dal dilemma “individuale/collettivo”.

Infatti, nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti, il sindacato ha già un importante strumento, ossia l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (per la repressione della condotta antisindacale) che assicura un importante presidio per l’interesse collettivo sindacale. Per non parlare, anche, delle classiche azioni individuali plurime e delle più recenti esperienze derivanti dall’applicazione delle normative antidiscriminatorie (emblematico è il caso Fiat di Pomigliano).

Ora, di fronte alla legge 31/2019, è importante che il sindacato si faccia carico non tanto del suo ruolo di rappresentante collettivo, come nel già citato articolo 28, ma degli interessi concreti dei soggetti: occorre quindi costruire modelli che non riguardino solo l’interesse sindacale rappresentativo ma che, viceversa, tendano a far emergere quali siano i profili di violazione degli interessi individuali dei componenti della classe, pena l’inammissibilità dell’azione.

Ciò detto dal punto di vista generale, la nuova legge sull’azione di classe potrà costituire un’ottima occasione per il sindacato, soprattutto dal punto di vista della rappresentanza degli interessi, sia individuali che collettivi, con possibili benefici effetti sul proselitismo.

Gli esempi possibili di azione di classe “sindacale” potrebbero essere innumerevoli, ma la vera sfida futura, la prospettiva che coinvolgerà i temi della rappresentanza e degli assetti organizzativi del sindacato (e della Cgil in particolare), si consumerà sui terreni quasi inesplorati del biocapitalismo e delle piattaforme digitali, in un’ottica di superamento degli steccati che tradizionalmente hanno diviso il mondo del lavoro.

In questo senso, un primo e decisivo passo la Cgil lo ha già compiuto, redigendo e presentando in Parlamento la Carta dei diritti universali del lavoro. Lo strumento dell’azione di classe potrà costituire un importante banco di prova per individuare e selezionare gli interessi di quelle “classi” di lavoratori che solo in questi ultimi anni stanno emergendo all’attenzione della pubblica opinione e il cui tratto comune consiste nel loro rapporto con un’organizzazione del lavoro plasmata dalle innovazioni tecnologiche.

Si tratta quindi di dare voce ad una parte di quei lavoratori, sempre più consistente, che – proprio perché ha a che fare con un sistema digitale spersonalizzato di organizzazione del lavoro – si trova in una situazione di soggezione e di solitudine a cui occorre porre rimedio.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si possono tratteggiare alcuni esempi di class action in salsa lavoristica.

Per quanto riguarda il tema degli algoritmi, sarebbe certamente ipotizzabile un’azione di classe del sindacato per i ciclofattorini tendente ad ottenere diritti di informazione sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme, soprattutto in un’ottica antidiscriminatoria; oppure, come in alcuni recenti casi, ottenere la restituzione del rating reputazionale perso a seguito della partecipazione ad uno sciopero.

Sul versante della tutela della privacy, dei controlli occulti e dell’utilizzo dei dati biometrici, la cronaca quasi quotidiana ci riporta casi, come quello dei braccialetti dei lavoratori di Amazon, che suscitano un grande interesse e che andranno certamente approfonditi.

Infine, un cenno va sicuramente effettuato anche a tutti quei lavoratori autonomi (ad esempio: grafici, traduttori, creativi) con rapporti contrattuali “squilibrati” che ormai sono standard e che, quindi, assicurano la serialità ed omogeneità dei diritti azionabili.

Volendo trarre una conclusione, pur avendo ancora più di un anno per poter sperimentare lo strumento della class action (la legge 31/2019 entrerà in vigore nel 2020) e in attesa che si consolidino interpretazioni dottrinali e indirizzi giurisprudenziali, occorre pensare a tale strumento come quasi residuale a quanto è possibile fare con altre azioni proprie della disciplina speciale lavoristica, anche perché per il sindacato sarà certamente prioritaria l’azione politica di ampliamento e consolidamento della rappresentanza del mondo del lavoro. Non sarà certamente un’operazione facile, ma la strada è ormai tracciata e forse l’azione di classe potrà dare un contributo alla causa.

* Responsabile Ufficio giuridico e vertenze Cgil nazionale

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