È incostituzionale la disposizione che dal maggio 2010 impone ai Comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, come trasporto pubblico e polizia municipale. Agli amministratori non è consentito, ha stabilito la Corte Costituzionale, dimostrare che in quella forma non sono sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei servizi alle popolazioni.

Il riferimento è al decreto legge del 31 maggio 2010, varato dal governo Berlusconi. Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni sconta un’eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati; esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità.

Inoltre, scrivono gli ermellini, esiste anche un problema di collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) che non consente di raggiungere gli obiettivi normativi. Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però – secondo la sentenza – meritano attenzione perché il sacrificio imposto all’autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa. Una doverosa cooperazione da parte del sistema degli attori istituzionali, direttamente o indirettamente coinvolti – fanno notare ancora i giudici costituzionali – dovrebbe invece assicurare il raggiungimento del difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell’assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all’autonomia locale.

A questo proposito la sentenza ricorda come in altri Paesi (ad esempio in Francia) sono state trovate risposte strutturali al problema della polverizzazione dei Comuni, spesso attuando la differenziazione sul piano non solo organizzativo ma anche funzionale. La Corte ha infine dichiarato l’illegittimità delle norme della legge regionale Campania sulla individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in quanto approvate in assenza della necessaria concertazione con i Comuni interessati.

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