Con la recente Legge 145/2018 (in vigore dal 1 gennaio di quest’anno) è stata fissata la riduzione del 15,24% dei premi che le imprese pagano all’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali. Il taglio comporterà una diminuzione molto significativa per le entrate delle casse dell’ente previdenziale, che dovrebbero scendere di oltre un miliardo e mezzo di euro nei prossimi tre anni.

A prima vista verrebbe da pensare che, a partire dal 2019, l’Inail sarà “più povero”, e magari meno capace di far fronte alle richieste di indennizzo dei lavoratori infortunati. In realtà l’istituto, come rivelato da un’inchiesta di Fq Millennium (n. 8 Dicembre 2017/Gennaio 2018), siede su un tesoretto di 32 miliardi di utili impropriamente accumulati negli anni che avrebbero invece dovuto essere redistribuiti se non utilizzati per le finalità sociali. In ogni caso il legislatore è stato più realista del re: la stessa legge che ha introdotto il taglio ha inserito una misura che compenserà le minori entrate. Si tratta di una piccola “aggiustatina” ai criteri di calcolo, ma non in senso assoluto e per tutte le tipologie di danno. Solo in un caso particolare, ovvero per i cosiddetti “danni in itinere“, e non in modo chiaro ed evidente, ma ricorrendo alle classiche due o tre paroline aggiunte ad arte in una norma già in vigore, capace di stravolgerne il senso e gli effetti concreti.

Innanzitutto, cosa si intende per “danno in itinere”? Si tratta dell’infortunio che subisce il lavoratore a seguito di un incidente stradale durante il tragitto tra casa e lavoro (o viceversa) oppure durante uno spostamento necessario allo svolgimento delle proprie mansioni. In tali casi viene comunque garantita al lavoratore la copertura Inail. Pertanto, se in conseguenza del sinistro, la menomazione fisica subita dovesse essere superiore a 6 punti percentuali di invalidità permanente (ma minore di 16), l’ente riconoscerà una somma in capitale, riferita al cosiddetto “danno biologico“, ovvero il danno conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica. Se il danno è, invece, pari o superiore al 16 per cento, l’Inail corrisponderà un indennizzo sia a copertura del danno biologico che del danno patrimoniale, riferito alla perdita di capacità lavorativa, sotto forma di vitalizio mensile.

C’è da dire che tali somme normalmente non coprono tutte le voci di danno che il soggetto vittima di un sinistro stradale è costretto a sopportare: restano “scoperti” i danni che, tecnicamente, vengono definiti “differenziali“, come quello conseguente all‘inabilità temporanea o riferito all’accezione morale ed esistenziale del danno biologico, che non trovano copertura Inail. Per tali somme dovrà comunque rispondere la compagnia di assicurazione che sarebbe tenuta a risarcire il danneggiato normalmente in conseguenza dell’incidente stradale.

Poiché non è previsto che il danneggiato possa ottenere, a seguito di un sinistro, un risarcimento complessivo superiore all’entità del danno (in altre parole, non può essere pagato due volte) la cifra che effettivamente la compagnia di assicurazione, in ambito RC auto, sarà tenuta a sborsare per il danno biologico, dovrà necessariamente tenere conto dell’importo già riconosciuto allo stesso titolo dall’Inail. Su tale somma l’istituto, in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, vanta uno specifico diritto di regresso nei confronti della compagnia. Quindi l’assicurazione è tenuta a versare all’Inail la quota che lo stesso ente ha già pagato o ha accantonato per garantire la rendita vitalizia.

Ma come veniva calcolato l’importo finale spettante al danneggiato prima della Legge 145?Supponiamo che un operaio venga tamponato mentre si sta recando al lavoro e in conseguenza all’incidente gli vengano riconosciuti 6 punti di invalidità psico-fisica. Trattandosi di una menomazione compresa tra 6 e 15 punti percentuali, l’Inail gli riconosce, a titolo di indennizzo per il danno biologico, una somma una tantum. Consideriamo che l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale richiesto alla compagnia di assicurazione sia di 5mila euro, e che Inail abbia pagato un indennizzo di 3mila euro per la stessa voce di danno: l’assicurazione pagherà al danneggiato 2mila euro per il danno biologico permanente, versando nelle casse dell’Inail i restanti 3mila.

La questione si complica nel caso in cui, nello stesso esempio di cui sopra, l’invalidità permanente sia uguale o superiore a 16 punti. In questo caso l’Inail non riconosce una somma in capitale, ma una rendita periodica che copre sia il danno biologico, sia quello patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa. Per poter stabilire quanto dovrà effettivamente pagare la compagnia per la copertura RC auto, si dovrà eseguire un calcolo più complesso rispetto all’esempio precedente, in quanto sarà necessario “attualizzare” la rendita vitalizia Inail, così da stabilire l’ammontare totale della somma che l’ente previdenziale verserà a cadenza periodica all’infortunato, nella sua quota relativa al danno non patrimoniale e nella restante quota relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.

Ebbene, fino al 31 dicembre 2018 il calcolo veniva fatto secondo le indicazioni più volte confermate dalla Cassazione, cioè tenendo conto che la sottrazione deve essere fatta esclusivamente tra poste omogenee. Cosa significa? Che se il danno non patrimoniale richiesto alla compagnia è quantificato in 100mila euro, e la rendita mensile Inail attualizzata è di 80mila euro, 50mila per il danno biologico e 30mila per il danno da perdita di capacità lavorativa, dai 100mila riconosciuti per il danno non patrimoniale in ambito RC auto andrà sottratta soltanto la parte di rendita omogenea a tale voce di danno, ovvero 50mila euro. In base a tale logica il danneggiato percepiva dalla compagnia un totale netto di 50mila euro, oltre ad 80mila euro sotto forma di rendita dall’Inail.

Ma la Legge 145 ha aggiunto tre paroline in coda a quella norma e tutto è cambiato. Si specifica, infatti, che lo scorporo dall’importo riconosciuto dalla compagnia di assicurazione deve essere pari a quanto riconosciuto o da riconoscere da parte dell’Inail “a qualsiasi titolo“. E, se non fosse già sufficientemente chiaro, viene specificato che la detrazione andrà fatta “sul complessivo risarcimento dovuto“.

Ciò significa che se l’operaio dell’esempio sopra riportato ad oggi non fosse ancora stato risarcito dalla compagnia, dai 100mila euro quantificati in ambito Rc auto per il danno biologico andrà sottratta non la sola quota omogenea della rendita Inail (50mila) ma l’intera rendita, comprendente anche la quota indennizzata a titolo di danno da perdita di capacità lavorativa. Lo sfortunato danneggiato percepirà, così, 20mila euro dalla compagnia e 80 mila dall’Inail, cioè 30mila euro netti in meno rispetto a prima.

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