Nonostante una (oramai) lunga esperienza professionale nel campo della tutela dei consumatori nei confronti degli avidi poteri forti del nostro Paese, riesco ancora a provare una forte indignazione quando assisto alle sciagurate vicende di tante povere persone, vittime di un legislatore sciatto, distratto e perennemente capace di mostrarsi forte con i deboli, e debole con i forti.

Mi riferisco al decreto legge n. 201/2011 (cd. Decreto “salva-Italia”), successivamente convertito in legge n. 214/2011 (1).

Tra le tante, questa legge contiene disposizioni finalizzate alla lotta all’evasione, introducendo criteri più stringenti nella tracciabilità dei pagamenti, anche da parte della pubblica amministrazione (pensioni, indennità di disoccupazione et similia).

Nello specifico, l’art. 12 della suddetta norma, al comma 2 lett. c), prevede quanto segue:

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, (…) di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. “…”.

Il sistema introdotto presenta caratteri di profonda iniquità ed ingiustizia sociale, oltre che storture giuridico – costituzionali evidenti.

Immaginiamo, come avvenuto nel caso di specie che è stato posto alla mia attenzione, un disoccupato, che ha contratto un debito, e che percepisce un’indennità di disoccupazione (la cd. Aspi) di poco superiore ai 1000 euro (il limite è stato innalzato successivamente), con la quale deve mantenere moglie e due figli.

Cosa succede a queste somme, ora trasferite su appositi conti correnti bancari/postali, se il titolare delle stesse abbia contratto debiti con i terzi?

Com’è noto, il nostro codice di procedura civile, all’art. 545, stabilisce una soglia di impignorabilità assoluta dei crediti cd. “alimentari”, vale a dire le somme percepite a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Tali somme possono essere pignorate per l’importo massimo di un quinto.

Si tratta di una norma di civiltà, oltre che ispirata ai fondamentali principi di solidarietà sociale che contraddistinguono il cd. “welfare-state, presenti anche nella nostra carta costituzionale agli artt. 38 e 2.

Allo stato attuale si verifica, invece, questo. In sostanza, il limite di un quinto opera quando il pignoramento avvenga direttamente alla fonte, ossia direttamente da parte dell’ente previdenziale o del datore di lavoro.

Se invece il pignoramento avviene in un secondo momento, ovvero presso la banca dove il dipendente o pensionato percepisce le medesime somme, il limite di un quinto non opera più.

Ciò significa che il limite che era stato previsto all’art. 545 cpc viene legalmente superato, con la conseguenza che l’accredito sul conto corrente bancario o postale dello stipendio mensile o della pensione superiore a 1000,00 euro diventa interamente pignorabile.

Si tratta, in sostanza, dell’ennesima beffa per dipendenti, disoccupati e pensionati già piegati da continui balzelli imposti dalla crisi economica perdurante e da scelte governative sbagliate, se si vuole essere ingenui, e filo-bancarie, se si vuole essere osservatori leggermente più acuti.

Ho posto, pertanto, dinanzi al Tribunale di Lecce, la questione di costituzionalità della suddetta norma, per violazione degli artt. 38 (diritto all’assistenza sociale) 2 (doveri economici e sociali della Repubblica) e 3 (principio di ragionevolezza) della Costituzione.

Il Giudice, dott. Alessandro Maggiore, con ordinanza del 12 febbraio 2014, sposando totalmente la mia tesi difensiva, ha accolto l’eccezione, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, che ora sarà chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità di tale norma che, a mio modo di vedere e alla luce di un’abbondante giurisprudenza sul punto, è quanto meno discutibile (2).

Ci aspettiamo dalla Suprema Corte una pronuncia di incostituzionalità, che dia nuovamente alla norma che prescrive il limite assoluto di pignorabilità di un quinto piena “cittadinanza” nel nostro ordinamento.

Articolo Precedente

Ilva all’India. Ma non in cambio dei due marò

next
Articolo Successivo

Cgil, irruzione Cremaschi a incontro con Camusso. Volano schiaffi e spintoni

next