Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Riccardo Ricciardi ha disposto oggi la distruzione delle intercettazioni tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino, registrate dalla procura di Palermo durante le indagini sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, in cui Mancino è imputato di falsa testimonianza. 

A gennaio la Corte costituzionale si era espressa in favore della distruzione delle intercettazioni, accogliendo la richiesta del Quirinale dopo il conflitto d’attribuzione sollevato l’estate scorsa dal capo dello Stato contro la procura di Palermo. Il parere del giudice non era vincolato a quello della Consulta, ma Ricciardi ha deciso di accoglierlo

Nei giorni scorsi i legali di Massimo Ciancimino, tra gli imputati per la trattativa Stato-mafia, avevano chiesto al giudice di ascoltare le intercettazioni ritenendo che vi potessero elementi utili al loro assistito. Il gip non ha però accolto questa richiesta, ma i legali di Ciancimino hanno annunciato di voler far ricorso in Cassazione. Gli avvocati Roberto D’Agostino e Francesca Russo sostengono che la decisione del gip lederebbe i diritti della difesa “prima che vengano esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento e dalla procedura”. In sostanza, sostengono il legali, Ciancimino non potendo ascoltare le intercettazioni, non potrebbe trarre eventuali elementi utili per le propria difesa.

Il provvedimento è stato appena depositato, ma la distruzione avverrà la prossima settimana. Della materiale distruzione dei file audio con le conversazioni si occuperà un tecnico della società Rcs che gestisce i server dell’ufficio inquirente del capoluogo siciliano. Le operazioni avverranno nella “sala ascolto” che si trova in una struttura apposita del carcere Ucciardone dove sono i server.

Il decreto del gip – “All’esito dell’ascolto delle quattro conversazioni si è evidenziata l’assenza nel loro contenuto di qualsiasi riferimento ad interessi relativi a principi costituzionali supremi (tutela della vita e della libertà personale, salvaguardia dell’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica) che in qualche modo possano essere irrimediabilmente pregiudicati dalla distruzione delle registrazioni”. Per il gip “occorre procedere alla distruzione delle registrazioni delle telefonate, di cui è vietata qualsiasi utilizzazione a fini probatori, secondo il principio fissato dall’art. 271, 3/o comma, del codice di procedura penale secondo la procedura fissata dalla corte costituzionale”. La distruzione dei files originali “verrà effettuata attraverso la loro cancellazione definitiva mediante l’ausilio di un perito informatico”, mentre quella delle copie allegate dalla procura nell’istanza di distruzione “verrà compiuta nella segreteria del giudice mediante la rottura di ogni singolo cd audio che li contiene”.

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