Cosa prevedono le leggi sulla tutela degli animali - 3/4
EARTH ODV, associazione nazionale di protezione ambientale e degli animali riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, che dispone di guardie zoofile volontarie e si costituisce parte civile nei processi per reati contro gli animali, ha scritto su Facebook che “in Egitto la detenzione di animali selvatici come il piccolo che mostra” De Crescenzo “è soggetta a forti restrizioni. L’articolo 28 della L. egiziana n. 4/1994 vieta la cattura e anche il possesso, trasporto, vendita o esposizione di animali selvatici. La stessa legge prevede che per le specie minacciate siano necessarie autorizzazioni dell’EEAA (Egyptian Environmental Affairs Agency)”. E ancora: “Dubito che la signora potrà portare in Italia la piccola scimmia che ha sicuramente acquistato da qualche venditore ambulante”, ha spiegato Valentina Coppola, Presidente di EARTH ODV. “Con tutta probabilità – ha aggiunto Coppola – le sarà confiscata e portata in qualche struttura di recupero. Purtroppo però il danno è fatto poiché è stata sottratta alle cure della madre ed è dimostrato che questo influisce enormemente sul benessere psicologico”.
Dato l’enorme seguito di De Crescenzo (450 mila followers su Instagram e 2 milioni su TikTok), un ulteriore rilievo riguarda il possibile effetto di emulazione di contenuti simili dove, un animale selvatico, potrebbe essere prelevato e presentato come un animale domestico. In Egitto la detenzione di animali selvatici, secondo le varie disposizioni locali, è sottoposta a precise restrizioni e chi opera illegalmente va incontro a multe fino a oltre i 500 euro e anche alla detenzione in carcere. Inoltre, da aprile 2026, una nuova norma vieta l’uso di scimmie e altri animali negli spettacoli turistici e negli hotel.
La Convenzione di Washington, nota come CITES, disciplina il commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione e comprende numerosi primati. In Italia la materia è sanzionata dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, che riguarda importazione, esportazione, trasporto, commercio e detenzione di esemplari privi della documentazione prescritta, con sanzioni che per gli allegati a maggiore tutela possono avere rilievo penale. Un secondo quadro normativo, come riportato da Sky TG24, riguarda gli animali selvatici ed esotici. Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 vieta all’articolo 3 la detenzione, la commercializzazione e l’importazione di esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, salvo le eccezioni indicate in un apposito elenco che è stato introdotto nel 2022 con sei specie. Salvo poi venir sostituito dal decreto interministeriale Salute e Ambiente del 18 dicembre 2025, entrato in vigore il 16 febbraio 2026, che lo ha portato a settantuno voci, in larga parte ittiche. Rimane comunque in vigore l’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, relativo alle specie pericolose per la salute, per l’incolumità pubblica o per la biodiversità.