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Maximulta al “bagarino digitale” per secondary ticketing ridotta dal Tar del Lazio: l’Agcom aveva disposto una sanzione da 675 mila euro, ora rideterminata in 450mila

Il Tar, premettendo che l’oggetto del giudizio non verteva sulla sussistenza della violazione, ha ritenuto che il ricorso "dovesse essere accolto sotto il profilo della proporzionalità della sanzione"

di Redazione FqMagazine
Maximulta al “bagarino digitale” per secondary ticketing ridotta dal Tar del Lazio: l’Agcom aveva disposto una sanzione da 675 mila euro, ora rideterminata in 450mila

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ridotto da 675mila a 450mila euro la sanzione inflitta dall’Agcom a un “bagarino digitale”, il primo caso in cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva colpito il fenomeno del Secondary Ticketing, ovvero la rivendita online di biglietti a prezzi speculativi. La multa era stata comminata lo scorso agosto nell’ambito delle istruttorie avviate per contrastare il bagarinaggio online, ma il Tar ha ora disposto una rideterminazione dell’importo.

Il procedimento sanzionatorio è stato avviato dall’Autorità in seguito a una segnalazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza in cui si evidenziò la vendita – nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e marzo 2023 – di biglietti per eventi di spettacolo, sul mercato di rivendita secondaria e a prezzo maggiorato. Novanta i concerti-evento – di artisti quali, tra gli altri, Gianni Morandi, Blanco, Tommaso Paradiso, Louis Tomlinson, Maneskin, Zucchero, Vasco Rossi, Dua Lipa, Elton John, Ligabue, Eric Clapton e Coldplay – sui quali si è incentrata l’attività investigativa che poi ha portato al provvedimento sanzionatorio.

Il Tar, premettendo che l’oggetto del giudizio non verteva sulla sussistenza della violazione, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto sotto il profilo della proporzionalità della sanzione. Ecco che secondo i giudici l’Autorità nel determinare la multa “ha proceduto a una quantificazione sommaria e approssimativa, oltre che smentita dalle risultanze istruttorie”; il meccanismo elaborato, infatti, si fonda “sulla generalizzazione di un parametro sostanzialmente ‘eccezionale’, rappresentato dai prezzi registrati in relazione ai 6 concerti dei Coldplay, i quali hanno costituito un episodio del tutto peculiare nel mercato secondario dei titoli di accesso, caratterizzato da un’impennata straordinaria dei prezzi di rivendita, non rappresentativa di un andamento ordinario e generalizzabile”.

“L’evidente sovrastima del profitto illecito – scrive il Tar – ha dunque determinato una manifesta sproporzione della risposta sanzionatoria (euro 675.000) rispetto alla reale capacità economica del ricorrente, quale desumibile dagli atti”. Alla luce di ciò “deve quindi procedersi a una riquantificazione della sanzione coerente con l’effettiva capacità economica del trasgressore e con gli ulteriori criteri previsti con particolare riguardo alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore”.

Il risultato è che ai giudici è apparso “equo e proporzionato determinare la sanzione nella misura di euro 5.000 per ciascuno dei 90 eventi oggetto di contestazione, per un importo complessivo pari a euro 450.000”.

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