I renziani si astengono ma la riforma del Csm passa comunque il vaglio della Commissione Giustizia della Camera. L’organo parlamentare ha approvato il mandato al relatore. “Abbiamo rispettato i tempi, il 19 la riforma sarà in Aula. Dagli interventi di alcuni gruppi si prospetta un ulteriore approfondimento di alcuni temi”, dice Mario Perantoni, presidente della commissione. La riforma è stata votata da tutti i partiti che sostengono la maggioranza del governo (a parte Italia viva che si è astenuta) di Mario Draghi, mentre hanno votato contro Fratelli d’Italia e Giusi Bartolozzi, magistrata eletta in Forza Italia e ora nel gruppo Misto. Nelle dichiarazioni di voto, gli esponenti di Pd, Fi, Lega, Leu e M5s, hanno tutti sollecitato come i partiti partissero da posizioni diverse ma con un percorso “faticoso” sono giunti a un buon punto di equilibrio, anche se su singoli punti ciascun partito ha evidenziato le proprie riserve. Dubbi e critiche arrivano anche dagli addetti ai lavori, che varie componenti della magistratura che hanno annunciato l’intenzione di “proclamare lo stato di agitazione”. Ecco tutte le novità contenute nel testo.

FASCICOLO PERSONALE MAGISTRATO – Esiste già il fascicolo personale di ogni magistrato ma adesso viene introdotto il “fascicolo per la valutazione del magistrato”, al cui interno ci saranno i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, inclusa quella cautelare, “sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo”. Cosa ci sarà dentro il fascicolo? “La tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di significativa anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio”, si legge nel testo, che arriva dopo l’approvazione di un emendamento del deputato di Azione Enrico Costa. In pratica i capi degli uffici inseriranno nel fascicolo di valutazione di ogni toga i dati sulle conferme delle decisioni e l’accoglimento delle richieste: sulla base di questi numeri si baseranno promozione e incarichi. Si tratta di una delle novità che hanno maggiormente sollevato le proteste dei magistrati, visto che l’effetto del fascicolo sarebbe quello di “burocratizzare la magistratura, di gerarchizzare i singoli magistrati, di renderli attenti soltanto ai numeri e alle statistiche piuttosto che a rendere giustizia, di impaurirli, rendendoli più soggetti alla volontà dei capi degli uffici e più esposti a possibili interferenze esterne“, come ha detto nei giorni scorsi il consigliere del Csm Nino Di Matteo.

SOLO UN PASSAGGIO DI FUNZIONE – Un altra novità che ha provocato le proteste delle toghe è quella che prevede un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede; limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la cassazione anche qui si tratta di subemendamenti ad oggi non votati. Non è ancora la separazione delle carriere ma poco ci manca.

SISTEMA ELETTORALE CSM – La prima norma che aveva provocato la reazione delle toghe era invece il nuovo sistema elettorale. E previsto un sistema: binominale con quota proporzionale e prevede il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. I collegi binominali eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cosiddetti migliori terzi) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo. Non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. Secondo molti magistrati, a cominciare dallo stesso Di Matteo, il nuovo sistema “è del tutto inidoneo a limitare lo strapotere delle correnti nella individuazione dei candidati”.

COMPOSIZIONE CSM – Il nuovo Csm sarà composto da 30 membri (cui si aggiungono i tre componenti di diritto: presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione): 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti) e 10 laici.

STOP NOMINE A PACCHETTO Per gli incarichi direttivi/semidirettivi, l’assegnazione degli incarichi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto.

PORTE GIREVOLI/ELEGGIBILITÀ – Scatta il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Lo stop vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio. In particolare, per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

PORTE GIREVOLI/RICOLLOCAMENTO – Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono diverse ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni. Per i magistrati con incarichi apicali, dopo un mandato di almeno un anno, restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO – Viene ridotto il numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Prevista una delega per creare una tipizzazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari, per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo e di quelli per cui è prevista l’aspettativa; no al collocamento fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali né se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. In più deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro e il limite massimo è abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).

COMMISSIONE DISCIPLINARE CSM – Si introduce l’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V, cioè quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

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