Slitta la scadenza dell’assegno unico per i figli: nel Consiglio dei ministri di mercoledì verrà approvata la proroga dei termini per fare domanda con retroattività ai mesi precedenti. E’ quanto confermano fonti di governo, spiegando che la norma compare nell’ambito di un decreto di proroga di termini inserito all’ordine del giorno della riunione. La scadenza per fare domanda dell’assegno con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l’assegno da luglio.

Finora le domande arrivate all’Inps per l’assegno temporaneo per i figli minori con il diritto agli arretrati sono meno di 500mila, ovvero poco più di un quarto della platea che ne avrebbe diritto. Per circa 260mila richieste sono stati già autorizzati i pagamenti mentre per le altre si stanno facendo i controlli per metterle in pagamento. L’assegno temporaneo per i figli è una misura a sostegno della famiglia previsto dal decreto 79/2021 da luglio a dicembre per i nuclei senza lavoratori dipendenti e senza diritto agli assegni familiari (Anf), in attesa dell’assegno unico previsto a partire dal 2022 per tutti. Per alcune famiglie la decisione di non presentare la domanda potrebbe essere legata al basso importo che si potrebbe ottenere a fronte di un Isee vicino alla soglia limite (50mila euro) o alla decisione di non presentare documentazione sul reddito.

L’assegno temporaneo riguarda 1,8 milioni di nuclei con 2,7 milioni di figli e vale 167,5 euro per ogni figlio con un aumento del 30% a partire dal terzo figlio in presenza di Isee inferiore a 7mila euro. La quota per figlio si abbassa al salire del reddito della famiglia. Nel complesso sono stati stanziati 1.828 milioni di euro compresi gli oneri per soggetti minori presenti in nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza (1.580 milioni senza questi oneri). I beneficiari di Rdc riceveranno direttamente la quota che spetta loro senza fare domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo.

Nella platea sono presenti lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino ad ora non ricevevano alcun sostegno per i figli minori. Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale. L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia. Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un Isee attestato, ovvero l’Isee è scaduto come anche non sono accettabili Dsu nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto.

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