L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito le risposte alle domande frequenti dei contribuenti con le novità introdotte dal decreto 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì, che recepisce le decisioni prese in consiglio dei ministri durante il fine settimana. Confermata, tra il resto, la proroga dello stop alle cartelle esattoriali fino a fine anno. Tra le misure del nuovo provvedimento, spiega l’Agenzia, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI – È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito.

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE – Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE – Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO – Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il Decreto Rilancio. Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

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