Se il controllo della velocità effettuato dalle pattuglie con autovelox mobili avviene su un tratto dove è presente una cartellonistica di avvertimento fissa, la suddetta pattuglia non è obbligata a esporre segnaletica mobile aggiuntiva che segnali il rilevamento della velocità in corso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione che con la sentenza 30207/19, depositata il 20 novembre, respingendo la richiesta di annullamento di una sanzione di un automobilista del Cagliaritano: le forze dell’ordine che avevano registrato la sua infrazione, infatti, non aveva esposto alcun cartello che evidenziasse il controllo effettuato con apparecchiatura mobile.

In merito, i giudici hanno confermato come sia “sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa”. Dal “Palazzaccio” tengono a precisare che “nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevamento della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili”.

Ciò perché “la funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura (fissa o mobile), e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo (permanente o temporanea)”.

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