E’ a rischio incostituzionalità limitare l’accesso al reddito di cittadinanza ai soli cittadini extracomunitari che risiedono in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A rilevarlo, nel dossier sul “decretone” su reddito e quota 100, sono i tecnici del Servizio studi del Senato, che ricordano come la giurisprudenza costituzionale abbia sancito come “lo status di cittadino non sia di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo” e “ritenuto irragionevoli alcune disposizioni che richiedono come requisito necessario una permanenza nel territorio di molto superiore a quella necessaria all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo (5 anni)”.

Altri due punti a rischio riguardano le norme sul riscatto agevolato della laurea per gli under 45 – il limite di età non rispetterebbe il principio della “parità di trattamento” – e le pene per i “furbetti del reddito”: stando al decreto rischiano la reclusione da due a sei anni, “più elevata anche rispetto a quelle generali previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale“. Secondo i tecnici è “opportuna una valutazione di tale profilo, considerato che le ipotesi di falso commesse da privati sono ordinariamente oggetto di sanzioni meno gravi rispetto alle corrispondenti ipotesi di falso commesse da pubblici ufficiali”.

 

Per quanto riguarda il requisito della residenza e del soggiorno, il decreto dispone che il diritto al reddito spetti solo a cittadini italiani o di altri Paesi Ue e agli extracomunitari solo se “residenti in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo”. Il servizio studi rileva innanzitutto che “i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11 della direttiva 2003/109/CE) e che si riconosce ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di poter «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico”.

La Consulta non preclude la possibilità di “richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza” per selezionare i destinatari delle politiche sociali, ma “ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell’accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli”. In particolare, il legislatore può prevedere “una disciplina differenziata per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria»”.

La determinazione del lasso di tempo necessario all’effettiva equiparazione tra cittadino e straniero residente di lungo periodo “è lasciata alla discrezionalità del legislatore”, ma la giurisprudenza della Corte ha ritenuto irragionevoli alcune disposizioni che richiedono come requisito necessario una permanenza nel territorio di molto superiore a quella necessaria all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, cioè 5 anni. Per esempio con la sentenza 168 del 2014, in riferimento ad una legge della Regione Valle d’Aosta, la Corte ha affermato che “la previsione dell’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto
necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”.

La sentenza 106/2018 ha poi bocciato legge regionale della Liguria che richiedeva un periodo di residenza di 10 anni nel territorio della regione per il migrante che volesse accedere all’assegnazione di un alloggio popolare, “rilevando una irragionevolezza e mancanza di proporzionalità risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari”.

Con una serie di pronunce, la Corte ha anche affermato che qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato rispetto a misure mirate a “fronteggiare esigenze di sostentamento della persona” finirebbe “per risultare in contrasto con il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come in più occasioni interpretato dalla Corte di Strasburgo”. In queste sentenze, la Corte ricorda che “qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU”. Pertanto, “mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l’accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della “necessità di uno specifico titolo di soggiorno” o di “particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale”.

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