“Non penso che la mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della Capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati della III corte d’Assise d’appello di Roma che hanno riconosciuto l’aggravante mafiosa per 17 imputati di quell’inchiesta che squassò la capitale il 2 dicembre del 2014. Una sentenza che ha ribaltato la decisione dei giudici del primo grado, contrari a individuare nell’organizzazione di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi un’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il verdetto dell’appello dice il contrario: ” a Roma c’è stata una mafia autoctona sì, ma noi abbiamo sempre detto che, pur essendo il Mondo di mezzo un gruppo che utilizzava il metodo mafioso, questo come gli altri gruppi inquisiti o condannati per associazione mafiosa, dai Fasciani agli Spada, ai Casamonica, non sono paragonabili a Cosa nostra, alla ‘ndrangheta o alla camorra. E Roma non è Palermo, né Reggio Calabria né Napoli. L’abbiamo sempre sostenuto, anche nel parere contrario allo scioglimento del comune per mafia. Ritenevamo quella piccola mafia debellata con gli arresti, e forse da questo dipendono le pene più basse inflitte dalla corte d’appello”, dice Pignatone intervistato da Repubblica e dal Corriere della Sera. “Oggi – dice – posso e devo dirlo. Avevamo ragione”.

Quello che contraddistingue il gruppo di Buzzi e Carminati, secondo il magistrato che arrestò Bernardo Provenzano, non è “il controllo del territorio, ma il controllo di un ambiente sociale, di alcuni settori dell’imprenditoria o della pubblica amministrazione, in questo caso alcuni Dipartimenti del Comune di Roma; che si è verificato non solo attraverso la corruzione praticata da Buzzi, ma con la ‘riserva di violenza‘ garantita da un personaggio dello spessore criminale di Carminati e dall’aggregazione di soggetti particolari”. L’ex capo dell’ufficio inquirente di Palermo e Reggio Calabria ricorca poi che questo principio era stato “stabilito la Cassazione quando confermò gli arresti del dicembre 2014. La nostra elaborazione avanzata dell’ associazione mafiosa era già basata su alcune pronunce della Corte suprema, che poi l’ha ribadita in altre sentenze. La corte d’appello ne ha preso atto e ha individuato un condizionamento di tipo mafioso”.

Ma se tutto è mafia non si rischia che nulla sia poi mafia? “Non è così. Noi cerchiamo di applicare la legge, e siamo arrivati alla conclusione che a Roma ci sono gruppi criminali che sulla base di una corretta interpretazione dell’ articolo 416 bis del codice penale vanno classificate come associazioni mafiose. Altre no”. Il capo dell’ufficio inquirente capitolino ipotizza poi il motivo per cui la corte d’Assise d’appello ha scontato l’entità delle condanne per Carminati e Buzzi. “Le pene per il 416 bis sono state modificate in senso più afflittivo successivamente agli arresti del dicembre 2014. Noi abbiamo ritenuto che le nuove pene, più alte, potessero applicarsi perché ritenevamo che l’ associazione a delinquere, formalmente, dovesse essere considerata “attiva” fino al pronunciamento della sentenza di primo grado. L’ Appello, al contrario, penso abbia ritenuto che Mafia Capitale sia cessata al momento degli arresti e dunque che il calcolo delle pene andasse fatto con le vecchie norme”.

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