Nuove risorse per il Fondo per i rimpatri. Per l’esattezza 3,5 milioni in tre anni. E’ una delle novità prevista dal decreto immigrazione voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, ora in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, venerdì si dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri interessati prima dell’approdo del testo in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, formato da 15 articoli, reca “disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza”.

Tra le principali novità, più risorse al Fondo per i rimpatri, per un totale di 3,5 milioni di euro spalmati in tre anni: “Al fine di potenziare le misure di rimpatrio”, si legge nello schema del decreto in possesso dell’Adnkronos, il Fondo “è incrementato di euro 500.000 per il 2018, di euro 1.500.000 per il 2019 e di euro 1.500.000 per il 2020”. Le stime del costo di un singolo rimpatrio variano tra i 4mila e i 10mila euro. Secondo la previsione più ottimistica (al costo di 4mila euro l’uno), quindi, i 3,5 milioni andrebbero a finanziare non più di 875 rimpatri. Al costo di 10mila euro l’uno, invece, i rimpatri sarebbero 350. In tre anni.

Il provvedimento voluto dal leader della Lega prevede anche una stretta sulla concessione della cittadinanza. Gli stranieri a cui viene concessa, recita il testo, “non devono avere, a carico proprio o dei familiari conviventi, provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irreprensibilità della condotta. Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito pari a quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali”.

“La cittadinanza italiana è revocata quando lo straniero o l’apolide a cui è stata concessa è condannato con sentenza di primo grado confermata in appello per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ndr), nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter (favoreggiamento di chi promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni con finalità di terrorismo o eversione, ndr) e 270-quinquies. 2, del codice penale (sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro per finanziare attività di stampo terroristico, ndr)”, si legge ancora nello schema di decreto.

Per quanto riguarda il provvedimento di cessazione della protezione internazionale, invece, “è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto”. L’articolo 10 del decreto disciplina inoltre l’istituzione di “sezioni della Unità Dublino“, operanti presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale.

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