Doina Mattei (ricordata come “il killer dell’ombrello”) condannata per l’omicidio di Vanessa Russo stava scontando la pena ed aveva ottenuto la semilibertà, così potendo trascorrere le giornate fuori dal carcere. La sua vicenda è tornata alla ribalta delle cronache anche in questa fase che pareva oramai essere (processualmente) serena. Aveva infatti terminato di scontare positivamente la parte di pena necessaria per accedere ai benefici dell’Ordinamento Penitenziario, che aiutano il miglior reinserimento nella società, quando è cascata in una “trappola” che, quasi certamente, è dovuta all’eccesso di gioia per il provvedimento ottenuto (quello di semilibertà, appunto). Ha infatti (ingenuamente) postato delle fotografie (alcune durante una gita al mare) su un comune social network.

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Questa condotta è stata considerata violatoria delle prescrizioni ed il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di revocare il beneficio. Da qui ne è scoppiata una polemica che, da giudiziaria, ha spaziato sino alla politica, con prese di posizione anche molto dure verso il nuovo provvedimento restrittivo. L’importanza della questione è testimoniata anche da un’intervista di tg nazionale che ha chiesto un parere ad un noto e ottimo giudice del medesimo ufficio di Milano, la dottoressa Roberta Cossia, che ha spiegato quale possa essere stata l’interpretazione del collega di Roma sostenendo, in buona sostanza, che la decisione deve essere riportata nell’ambito della discrezionalità del giudicante.

Da più parti, in specie giornalistiche, si è detto che queste immagini “di gioia” possano essere state viste come un affronto verso la famiglia delle vittime oppure come una violazione del divieto di comunicare. Credo che, sul punto, s’impongano alcune notazioni. Prima di tutto bisogna capire se veramente tali immagini possano essere considerate offensive e cosa sia, oggi, un social network, specialmente nell’approccio che ne ha il pubblico di massa. Non penso che il comportamento della ragazza possa essere considerato aggressivo quello nei confronti chi ha subito il trauma dell’omicidio.

Infatti le immagini non raffigurano certamente la condannata con posture o gestualità che facciano immaginare una qualsivoglia volontà di aggressione verso la vittima o i suoi parenti; diversamente sarebbe stato se costei si fosse ritratta sul luogo del delitto o con qualche atteggiamento irridente verso il reato. E’ impensabile negare una gioia a chi, comunque, ha svolto positivamente il percorso carcerario ed ha meritato il beneficio del concreto reinserimento nella società. Quanto al secondo tema: in astratto “postare” delle foto sul social network è indubbiamente una forma di comunicazione ma è anche vero che questi portali sociali, oggi e nella percezione della gente, sono delle vetrine paragonabili ad una “piazza” (seppur virtuale) e dunque vedere una persona sorridente sul sito è, di fatto, come vederla (sorridente) per strada. Ancora una volta, diverso sarebbe se quelle immagini avessero avuto un destinatario specifico e quindi se fossero state un vero e proprio messaggio mirato.

Non conosco il provvedimento del Magistrato e quindi non so se all’interno del medesimo vi fosse la specificazione di non utilizzare i social network, ma se così non fosse, credo che sarebbe una violazione innocua o comunque non voluta (e dunque non punibile). Peraltro la giovane ha affermato di non essere al corrente di questa disposizione e dunque è prevedibile che non fosse specificata nell’atto, il che fa propendere, ancora una volta, per la natura innocua della medesima “comunicazione”. Ritengo, anche al fine della migliore prosecuzione della risocializzazione della persona, che i giudici competenti possano ritornare sulla decisione che appare assai più severa rispetto all’importanza, costituzionalmente garantita, di assicurare un pieno reinserimento del condannato. Peraltro queste “scivolate” sono considerate gravi se commesse durante la delicatissima fase delle misure cautelari prima del processo. Diversamente, nel corso dell’espiazione, specie se questa è stata caratterizzata da buona condotta e tangibili segni di resipiscenza, cioè dire pentimento e revisione del fatto delittuoso, prevale e viene considerato di primaria importanza, il miglior reinserimento nel contesto sociale. La presenza sui social network potrebbe, nel 2016, addirittura essere considerato un percorso di “normale” risocializzazione?

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