Gaetano Filangieri, giurista e filosofo napoletano del secolo XVIII, avvertiva: “Se le leggi civili debbon ispirare, non possono però esigere la perfezione nell’uomo. Esse possono dare all’eroismo dei martiri, come la religione gli ha dati alla fede; ma non possono, come quella, punire coloro che non hanno il coraggio che richiede un simile sforzo”. Risale, del resto, al diritto romano il principio vim vi repellere licet, per il quale è lecito rispondere alla violenza con la violenza. Gli antichi penalisti, nel tentativo di formulare la dottrina dei fatti di sangue commessi nella necessità della difesa, richiedevano l’impetus inopinatus et injustus, la laesio inchoata, il periculum in mora e il damnum irreparabile, requisiti sintetizzati nella formula dell’art. 559 del codice penale sardo del 1859: “Non vi è reato quando l’omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sé stesso o di altrui”.

Veniamo, però, alla disciplina dettata dall’art. 52 del codice penale vigente. L’elemento di raccordo tra i due poli attorno ai quali ruota il fatto tipico commesso dal soggetto che si difende, vale a dire, tra l’oggetto contro cui si dirige l’offesa ingiusta e quello in favore del quale si esercita la difesa, è rappresentato dal diritto proprio o altrui. L’aggressione, nei confronti della quale viene riconosciuta la legittimità di una condotta difensiva, deve concretizzarsi nel “pericolo attuale di una offesa ingiusta”. Per quanto attiene al requisito dell’attualità del pericolo, la reazione difensiva è pacificamente da escludersi allorché il pericolo sia ormai cessato senza tradursi in un’effettiva lesione ovvero si sia realizzato in una conseguenza lesiva non più neutralizzabile o non più suscettibile di approfondimento. Perché l’offesa realizzata attraverso l’azione difensiva possa essere giustificata sono finalmente necessari anche precisi requisiti della reazione: la “costrizione”, la “necessità”, la “proporzione fra difesa e offesa”.

Nel 2006, l’unico articolo della legge n. 59, recante “Diritto alla autotutela in un privato domicilio”, aggiungendo due commi all’art. 52 del codice penale, ha introdotto una sorta di “presunzione legale del requisito della proporzione” che scatterebbe in presenza di talune condizioni espressamente e tassativamente indicate. Sennonché, nonostante lo scopo dichiarato di garantire, a chi si difende con armi nel proprio domicilio, una sorta di legittima difesa “allargata” al di là dei rigorosi confini della originaria scriminante, non sembra che siano stati raggiunti risultati particolarmente rivoluzionari rispetto al precedente quadro normativo: chi spara sul ladro in fuga con il bottino, uccidendolo e chi, potendo difendersi soltanto minacciando con l’arma, la usa direttamente per uccidere l’aggressore, continuano ad essere punibili anche alla luce della nuova norma, che finisce, così, con l’avere margini applicativi autonomi assai ristretti e comunque di difficile individuazione. Insomma, la «presunzione di proporzione» introdotta dalla legge del 2006 non sembra possa mai legittimare l’uccisione dell’aggressore o una reazione difensiva che si risolva in una grave lesione della sua incolumità fisica, quando venga in gioco il pericolo di un’offesa al solo patrimonio dell’aggredito: l’uso delle armi senza limiti di proporzione contro l’aggressore è autorizzato soltanto nei casi in cui si sia in presenza di un pericolo di offesa direttamente a un bene personale o, nel caso in cui sia aggredito un bene patrimoniale, soltanto se tale aggressione sia accompagnata anche dal pericolo di un’offesa all’incolumità dell’aggredito.

Già prima del caso di Vaprio d’Adda, dove un pensionato di 64 anni, avendo sorpreso un ladro in casa, lo ha ucciso, vi era chi, all’interno del governo, stava esaminando il problema di quale trattamento penalistico riservare alla reazione dei cittadini vittime dei furti in casa: è un fatto che oggi vi siano molti più topi d’appartamento di una volta, i quali, diversamente dai ladruncoli del passato, non si preoccupano troppo che non ci sia nessuno in casa quando provano a entrare, tanto da operare in bande che si muovono di notte ben sapendo che i proprietari saranno dentro, tanto da portarsi addirittura dietro le corde per neutralizzare le persone che incontreranno. Anche le imputazioni cambiano: spesso dal furto con effrazione, che resta un reato odioso, si passa alla rapina. Di qui le molteplici sollecitazioni a riconsiderare la disciplina della legittima difesa di cui all’art. 52 del codice penale, il cui testo, caratterizzato da ambiguità, scarsa chiarezza ed elementi di contraddittorietà così da costringere l’interprete a una lettura ortopedica, è all’origine del segnalato divario fra quanto dichiarato in merito agli scopi della riforma e quella che sembra, invece, essere la sua effettiva incidenza. L’acceso dibattito a cui assistiamo in questi giorni rende, tuttavia, concreto il rischio che si torni a legiferare in materia sull’onda dell’emozione, piuttosto che affrontando il problema frigido pacatoque animo, come sarebbe invece opportuno avvenga.

Il problema è complesso e, se non ci si voglia limitare ad inanellare slogan ad permovendos hominum animos, non può essere qui affrontato con la dovuta attenzione. Una pericolosa mina ideologica, tuttavia, può essere disinnescata. La difesa legittima, nella impostazione seguita dal vigente codice, è una causa di giustificazione: essa esclude, già su un piano obiettivo, la configurabilità di un fatto di reato e trova il suo fondamento nella insopprimibile esigenza di autotutela che si manifesta nel momento in cui, in situazioni nelle quali lo Stato non è in grado di assicurare una pronta ed efficace protezione dei beni giuridici individuali, viene riconosciuta, entro limiti ben precisi fissati dalla legge, una deroga al monopolio statuale dell’uso della forza. Questa situazione fondante permetterebbe, poi, di procedere a quel bilanciamento tra l’interesse minacciato dell’aggredito, da un lato, e quello leso dell’aggressore, dall’altro, che costituisce il normale meccanismo attraverso il quale le scriminanti producono il loro effetto. Innegabilmente, la facoltà di autotutela, riconosciuta a certe condizioni dall’ordinamento al privato, contribuisce a contrastare l’aggressione ingiusta del terzo, finendo con il realizzare un effetto di stabilizzazione dell’ordinamento giuridico, circostanza che indusse Vincenzo Manzini, redattore dei Codici Penale e di Procedura Penale Rocco, a valorizzare, in una prospettiva spiccatamente generalpreventiva, l’azione difensiva come strumento sanzionatorio contro l’illecito realizzato dall’aggressore, vero e proprio esercizio di una funzione pubblica delegata dallo Stato.

Nella ormai irreversibile marcia di allontanamento dai penalisti antichi, prima di abbracciare senza se e senza ma la dottrina della “presunzione juris et de jure di legittima difesa per chi difende proprietà o confini violati”, si dovrebbe evitare di enfatizzare l’efficacia stabilizzatrice dell’ordinamento, che potrebbe accompagnare la realizzazione dell’autotutela privata, fino a riconoscere in essa un vero e proprio autonomo “scopo-fondamento” della legittima difesa. Si corre il rischio, altrimenti, sia di tradire la stessa storia della scriminante in questione, che sembra caratterizzata dall’essere strumento di autodifesa di diritti individuali e non mezzo di reazione contro qualsiasi forma di illecito; sia di allargare pericolosamente il campo di applicazione della scriminante, legittimando ipotesi di “cittadino giustiziere” che, anche se normativamente disciplinate, finirebbero con il contrassegnare una vera e propria crisi dello Stato di diritto e della funzione generalpreventiva assegnata e riservata al diritto penale statale.

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