La tassa di concessione governativa che il governo italiano impone sugli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile è legittima. A dirlo è la Corte di Giustizia Ue, che ha respinto il ricorso di due società che avevano chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. La De Pra e la Saiv si erano rivolte alla Commissione tributaria di Mestre-Venezia sostenendo che, essendo l’abbonamento un contratto privato tra cliente e gestore della rete, non c’è motivo per cui la pubblica amministrazione possa pretendere un pagamento. Infatti non deve impiegare risorse per fare controlli o altri interventi, come accade invece nel caso di licenze e autorizzazioni.

I giudici del Lussemburgo però scrivono che ogni Paese è libero di “equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni (cioè i cellulari, ndr) alle stazioni radioelettriche, di prevedere un’autorizzazione generale o una licenza per l’utilizzo delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre, di equiparare l’autorizzazione o la licenza a un contratto di abbonamento”. E, di conseguenza, “di prevedere il pagamento della correlativa tassa governativa in relazione a tutte queste ipotesi”.

Respinto anche il rilievo che la tassa governativa discrimina l’utente che ha sottoscritto un abbonamento rispetto a chi ha acquistato una tessera prepagata. Infatti secondo la Corte il diritto dell’Unione non prevede la parità di trattamento tra “utilizzatori di apparati terminali di radiocomunicazione mobile terrestre” – i telefonini in burocratese – “a seconda che gli stessi accedano alla rete mediante contratto di abbonamento o mediante carta prepagata”. Insomma, la discriminazione c’è ma la legge europea non la vieta. Quindi non c’è modo di censurarla.

 

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