La reintroduzione delle penali a carico degli utenti che chiudono prima della scadenza il contratto con un operatore di telefonia finisce nel mirino dell’Autorità di garanzia nelle comunicazioni. Il presidente Angelo Marcello Cardani, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera sul Ddl concorrenza, ha sottolineato che l’uso della “parola ‘penale’ nell’articolo del ddl sulla risoluzione anticipata dei contratti di telefonia, comunicazioni elettroniche e media audiovisivi che comprendano offerte promozionali” da un lato “potrebbe essere inteso come un disincentivo alla risoluzione del contratto e al cambio di fornitore”, dall’altro “potrebbe generare costi sproporzionati per l’utente”. Di conseguenza “si ritiene opportuno eliminare ogni riferimento” al pagamento di somme aggiuntive.

L’intervento a gamba tesa del garante arriva, va detto, a oltre quattro mesi dal varo della norma da parte del Consiglio dei ministri. Le associazioni dei consumatori ci hanno messo molto meno a individuare e censurare l’anomalia di una legge che sulla carta punta a “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori”, ma nei fatti reintroduce la possibilità di far pagare un balzello in caso di recesso anticipato dal contratto. Un deciso passo indietro rispetto alla legge Bersani del 2007, che quell’opzione l’aveva eliminata.

Il ddl interviene infatti sul decreto legge del 31 gennaio 2007, una delle “lenzuolate” di liberalizzazione che portano la firma dell’ex segretario del Pd e all’epoca ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani. L’articolo 1 di quella legge vietava a operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di imporre ai clienti “vincoli temporali” sulla durata del contratto e, in caso di recesso, di addebitare loro “spese non giustificate da costi“. La cornice legislativa firmata da Federica Guidi aggiunge a quell’articolo alcuni commi che spazzano via sia il divieto di vincoli sia l’obbligo della gratuità del cambio (salvo la copertura dei costi).

“Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica”, si legge infatti, “ove comprensivo di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi“. Di conseguenza, se il ddl sarà approvato senza modifiche la società potrà legittimamente tenere legato a sé l’utente per due anni. In più, al comma 3 viene aggiunta una frase: “Comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”. Di conseguenza la penale rispunta ed è consentita, con l’unica condizione che sia “equa”. Una marcia indietro che renderebbe molto più complicato sfruttare le occasioni di risparmio offerte dagli operatori, che proprio a colpi di promozioni cercano di strapparsi fette di utenza. Infatti l’utente dovrà di nuovo sommare al costo del nuovo contratto anche la penale. Esito paradossale.

E dire che le bozze del ddl circolate nei giorni precedenti il Consiglio dei ministri erano ancora più favorevoli ai consumatori rispetto al decreto Bersani: la prima versione sopprimeva anche la possibilità di far pagare all’utente i costi legati al recesso. Poi, in fase di limatura, il testo è stato praticamente capovolto. Facendo indubbiamente un favore ai gruppi della telefonia fissa e mobile.

 

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