Non c’è nessun rischio che Francesco Schettino scappi. Ma, soprattutto, le intercettazioni ambientali fatte subito dopo il fermo, nella caserma dei carabinieri di Orbetello, non sono utilizzabili.

Sono i passaggi chiave delle motivazioni del Riesame, depositate oggi dai giudici del tribunale della Libertà di Firenze chiamati a pronunciarsi sui ricorsi della Procura di Grosseto e della difesa. Ricorsi, entrambi respinti, in cui veniva chiesta da una parte la custodia cautelare in carcere e dall’altra la revoca della misura dei domiciliari a seguito del naufragio della Costa Concordia dello scorso 13 gennaio.

Sul pericolo di fuga il riesame ha evidenziato – a differenza della Procura che sosteneva che Schettino potesse scappare per sottrarsi al pagamento degli ingenti risarcimenti – che la “garanzia risarcitoria” per le parti offese è costituita dal patrimonio dell’indagato. Semmai, si legge nel documento del tribunale, meglio il sequestro conservativo, oltre al fatto che “la garanzia delle vittime è costituita dalla responsabilità civile dell’armatore stante il rapporto di lavoro in atto”. Secondo i giudici, inoltre, quando il comandante Schettino, fu sentito dire che voleva “cambiare vita”, si trattò di “uno sfogo estemporaneo più che della programmazione di una latitanza”. Anche così il riesame spiega l’insussistenza del pericolo di fuga. E, ancora, secondo il riesame quelle intercettazioni “furono autorizzate in carenza di presupposti di legge in quanto non consentite per reati colposi”.

Non è condivisibile quindi la tesi del sostituto procuratore. Premiata invece la linea della difesa sostenuta dall’avvocato Bruno Leporatti, che trova ragione nelle motivazioni. E’ stato confermato, in sostanza, il provvedimento da cui lo scorso 6 febbraio è scaturita l’ordinanza applicativa della misura dei domiciliari disposta il 17 gennaio dal Gip, Valeria Montesarchio.

Sull’adeguatezza della misura cautelare il tribunale del riesame di Firenze – confermando gli arresti domiciliari già disposti dal gip – ha evidenziato “il criterio di residualità della misura carceraria” rispetto ai reati di cui è indagato lo stesso Schettino. Il riesame ha quindi sposato la tesi del gip Valeria Montesarchio circa l’applicazione degli arresti domiciliari. E’ quanto si apprende dalle motivazioni con cui il riesame ha mantenuto la stessa misura a Schettino.

Sempre il tribunale del riesame, riconoscendo l’esistenza di un pericolo di reiterazione del reato, già indicato dal gip, ha evidenziato che diversamente da quanto detto dalla difesa nel suo appello, Schettino può compiere di nuovo delitti della stessa specie e “non necessariamente deve trattarsi di delitti colposi connessi al comando di una nave da crociera”. La difesa, chiedendo la revoca degli arresti domiciliari, aveva sostenuto che Schettino non potrebbe reiterare il reato perché sospeso dalla Costa, e in considerazione dell’eclatanza del naufragio al Giglio, viene escluso che possa comandare di nuovo una nave.

La difesa “valuta positivamente che il Collegio fiorentino – si legge in una nota – che ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, abbia ribadito l’insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare sulla quale larga parte dell’appello della Procura era fondato”. Ma il punto chiave è un altro: il Tribunale ha accolto l’eccezione formulata dal difensore durante la discussione all’udienza dello scorso 6 febbraio e ha quindi “dichiarato disposte in carenza dei presupposti di legge e cioè non consentite dai titoli di reato contestati all’indagato le intercettazioni ambientali effettuate nell’immediatezza del fermo del Comandante”. I cui esiti devono quindi considerarsi inutilizzabili. L’avvocato Leporatti, infine, valuterà nei prossimi giorni se presentare ricorso per Cassazione per chiedere nuovamente che Schettino torni libero, mentre si prepara ad affrontare il prossimo 3 marzo l’incidente probatorio sulla scatola nera.

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