Più tutele per chi viaggia in aereo, e meno margini di manovra per le compagnie. Con il nuovo Regolamento Ue 2026/2202, pubblicato il 2 ottobre in Gazzetta ufficiale, l’Europa aggiorna le norme del 2004 su ritardi, cancellazioni, coincidenze perse, rimborsi e reclami. Il testo entra in vigore il 22 ottobre 2026, ma diventerà applicabile solo dal 23 ottobre 2027: fino ad allora valgono le regole attuali. La riforma, inoltre, mette nero su bianco molti diritti già riconosciuti negli anni dalla Corte di giustizia europea. Lo riporta Altroconsumo.
Ritardi e cancellazioni
Restano le fasce di indennizzo da 250, 400 e 600 euro in base alla distanza, dovute quando si arriva a destinazione con più di tre ore di ritardo, salvo circostanze straordinarie. Sulle tratte da 600 euro la compagnia potrà dimezzare la somma se l’arrivo avviene entro quattro ore dall’orario previsto. Dopo cinque ore di attesa alla partenza il passeggero potrà rinunciare al viaggio e farsi rimborsare. Quando matura il diritto alla compensazione, sarà la compagnia a dover avvisare il passeggero entro 96 ore, anche se il pagamento resterà subordinato alla richiesta. Invariata la regola dei 14 giorni di preavviso per le cancellazioni.
Rimborsi e riprotezione
Il rimborso dovrà arrivare automaticamente entro sette giorni. Per portare a destinazione il viaggiatore, la compagnia dovrà valutare anche altri vettori, aeroporti alternativi e, sulle distanze brevi, treno o autobus. Se entro tre ore non propone una soluzione comparabile, il passeggero potrà arrangiarsi da solo e farsi restituire le spese fino al 400% del prezzo del biglietto.
Coincidenze
La tutela dipende dal contratto: con un biglietto unico conta il ritardo all’arrivo finale e la compagnia non potrà scaricare sul cliente un tempo di scalo insufficiente. Con biglietti separati, anche se acquistati sullo stesso sito, ogni tratta fa storia a sé. Per questo i venditori dovranno avvertire chiaramente prima dell’acquisto.