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Stretta sulla giustizia minorile, il copione è lo stesso: a fatto di cronaca segue più repressione

Le vittime hanno diritto alla giustizia e lo Stato ha il dovere di intervenire. Ma proprio nei casi più difficili emerge la vera differenza tra la giustizia ordinaria ed una giustizia minorile matura
Stretta sulla giustizia minorile, il copione è lo stesso: a fatto di cronaca segue più repressione
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È durato davvero poco l’entusiasmo di Matteo Salvini per la notizia dell’arresto di un ragazzo di 14 anni, che il ministro dei trasporti si è subito affrettato a festeggiare come il primo disposto in applicazione del “decreto anti maranza”. Peccato, per lui, che non si trattava di un decreto legge, ma di una semplice proposta del governo, che per divenire legge avrebbe dovuto percorrere il prescritto iter parlamentare. A questo punto c’è da chiedersi: quanto tempo sarà durata la discussione in Consiglio dei ministri di un provvedimento così delicato, da non consentire al vicepremier di rendersi conto che si trattava di un disegno di legge e non di un decreto legge ?

Qualcuno dirà che si è trattato di uno scivolone (in verità non il primo), che però rientra in un copione ormai consolidato delle dinamiche concernenti alcuni provvedimenti legislativi-simbolo, approvati da questo governo. Un fatto di cronaca scuote l’opinione pubblica: un gruppo di adolescenti violenti, una baby gang, un ragazzo accusato di un reato grave. Le immagini girano sui social, la rabbia cresce e la politica risponde. Ma il ritornello è sempre lo stesso: più repressione, più punizione.

È dentro questa spirale emotiva che nasce la nuova stretta sulla giustizia minorile voluta dal governo Meloni. Una riforma presentata come una risposta alla criminalità giovanile, ma che solleva più di qualche interrogativo ed una domanda un po’ più impegnativa: stiamo davvero costruendo più sicurezza, oppure stiamo trasformando il minore da persona da recuperare a semplice destinatario di una risposta punitiva? Il punto centrale del disegno di legge è noto: per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni viene introdotta una presunzione di capacità di intendere e di volere. L’età minima dell’imputabilità resta fissata a 14 anni, ma cambia la logica dell’accertamento: non sarà più soltanto il giudice a verificare caso per caso la maturità del ragazzo, ma sarà la difesa a dover dimostrare l’eventuale incapacità. È una modifica tecnica solo in apparenza. In realtà tocca il cuore della giustizia minorile italiana.

Perché un adolescente non è semplicemente un adulto più giovane. Il principio su cui è stato edificato il modello italiano dei tribunali per i minorenni è chiaro: il ragazzo che commette un reato deve rispondere delle proprie azioni, ma deve anche essere valutato dentro la sua storia personale, familiare e sociale. È proprio questo il timore espresso da una parte della magistratura minorile. L’AIMMF ha contestato l’idea di automatismi che possano indebolire la valutazione individuale della maturità del minore, richiamando il principio secondo cui la giustizia minorile deve mantenere una funzione educativa e rieducativa, non limitarsi a una risposta repressiva.

La domanda che molti operatori pongono è scomoda: quale problema concreto risolve la modifica proposta dal governo Meloni? I giudici minorili incontrano ogni giorno ragazzi difficili, spesso protagonisti di storie di abbandono scolastico, fragilità familiari, povertà educativa e assenza di prospettive. La risposta più efficace non è soltanto stabilire più rapidamente la colpevolezza, ma impedire che quel ragazzo diventi domani un adulto inserito stabilmente nei circuiti criminali.

La cronaca racconta episodi drammatici, che certamente non possono essere minimizzati. Esistono adolescenti capaci di violenze gravissime. Le vittime hanno diritto alla giustizia e lo Stato ha il dovere di intervenire. Ma proprio nei casi più difficili emerge la vera differenza tra la giustizia ordinaria, che si applica agli adulti ed una giustizia minorile matura: la prima deve accertare una responsabilità, la seconda deve anche chiedersi come evitare che quella responsabilità si trasformi in destino, in un’accentuazione della pericolosità del minore, che si ritorcerà negativamente anche nei confronti della società.

Il rischio denunciato dai critici della riforma è quello di una giustizia costruita più per dare un segnale politico immediato che per affrontare le cause del fenomeno; per meglio dire, risulta più preoccupata di fornire una risposta simbolica, utile a comunicare fermezza, ma meno efficace nel prevenire nuovi reati. Perché la prevenzione non produce titoli sui giornali. Non arriva dopo un video diventato virale. Richiede investimenti lenti e pazienti: scuole funzionanti, servizi sociali presenti, educatori nelle periferie, sostegno alle famiglie fragili, interventi prima che il disagio diventi violenza.

Il tema delle baby gang, spesso evocato nel dibattito pubblico, non nasce infatti dal nulla. Dietro molti adolescenti che entrano nei circuiti criminali ci sono vuoti educativi e sociali che nessuna modifica del codice penale può cancellare da sola. La domanda allora non è se un ragazzo che sbaglia debba rispondere delle proprie azioni. È persino scontato, dal momento che nessuno mette in discussione il principio della responsabilità anche dei minori. La domanda è un’altra: quale risposta dello Stato ha più probabilità di cambiare la sua vita e proteggere la società? Una giustizia minorile che si limita a punire rischia di arrivare quando il danno è già fatto. Una giustizia minorile che educa, responsabilizza e accompagna può ancora intervenire prima che sia troppo tardi.

Il vero banco di prova della riforma non sarà il consenso ottenuto nei giorni dell’emergenza mediatica, bensì il numero di ragazzi che, dopo aver sbagliato, riusciranno a non tornare più davanti a un giudice. Perché la sicurezza della società non si misura da quanti adolescenti abbiamo colpito e punito oggi, ma da quanti adolescenti saremo stati in grado di recuperare domani.