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Ddl sfratti, il giudice deciderà entro 15 giorni dal ricorso. Possibile chiedere all’inquilino l’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita

Sarà ingiunto il "rilascio senza dilazione a decorrere dalla scadenza del contratto". Se è sia già scaduto al momento della domanda, sarà fissato entro un termine compreso tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 60
Ddl sfratti, il giudice deciderà entro 15 giorni dal ricorso. Possibile chiedere all’inquilino l’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita
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Arriva l’ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per “assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi”. Lo prevede una bozza del ddl sgomberi approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. Il nuovo procedimento, che è introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile e va “a sostituire – si legge nella relazione illustrativa – la convalida di licenza per finita locazione”, prevede che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini contrattuali, legali o degli usi locali, un’ingiunzione che opera “senza dilazione e a decorre dalla scadenza del contratto”, ed è applicabile non solo ai contratti di locazione ma anche ai rapporti di comodato di beni immobili, affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e colonia.

Nella nuova procedura è prevista anche la possibilità di chiedere il pagamento di una somma pari all’1% del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell’immobile. “Tale meccanismo riprende il modello dell’astreinte” (coercizione indiretta), spiega la relazione, “di cui all’articolo 614-bis del codice di procedura civile, costituendo un deterrente efficace contro comportamenti ostruzionistici e tutelando concretamente il locatore dai danni economici derivanti dal mancato rilascio tempestivo”.

Il ddl stabilisce anche i tempi di accoglimento della domanda di ingiunzione di rilascio e il regime dell’opposizione. Se la domanda è fondata, il giudice emette decreto motivato entro un “termine accelerato” di 15 giorni dal deposito del ricorso, ingiungendo il “rilascio senza dilazione a decorrere dalla scadenza del contratto”. Qualora il contratto sia già scaduto al momento della domanda, il giudice fissa il rilascio entro un termine compreso tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 60″, consentendo così “un margine di flessibilità – si legge nella relazione illustrativa – per bilanciare le esigenze delle parti”. Con un nuovo articolo del Codice di procedura civile, il 657-quater (Iscrizione di ipoteca), inoltre, si attribuisce al decreto esecutivo la qualità di titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia delle spese e competenze liquidate.

Potranno consentire l’esecuzione forzata per liberare immobili occupati abusivamente anche gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale che costituiscono o trasferiscono il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto, uso o abitazione, purché trascritti. Ora, in base al Codice di procedura civile, l’esecuzione forzata per consegna o rilascio può aver luogo solo in virtù di sentenze, provvedimenti e altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Il ddl introduce un nuovo articolo nel Codice, che prevede altri titoli esecutivi”. L’efficacia esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale , precisa la norma, “è limitata al caso in cui l’occupazione degli immobili” sia stata effettuata “in assenza di alcun titolo”. Vengono quindi esclusi, si precisa nella relazione illustrativa, i casi in cui “il titolo, esistente al momento dell’occupazione, è stato dichiarato invalido in un secondo momento”. “Si tratta, in definitiva – prosegue la relazione -, dei casi in cui l’occupazione di un immobile altrui avviene in modo del tutto arbitrario”.

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