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Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire esame istologico

Roberta Repetto aveva 40 anni. Per i giudici se fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma non può essere escluso che avrebbe accettato le cure che potevano salvarle la vita
Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire esame istologico
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Medico assolto nel processo penale, ma condannato a pagare un risarcimento. Se Roberta Repetto, la donna di 40 anni morta dopo l’asportazione di un neo su un tavolo da cucina nel centro Anidra di Borzonasca (Genova), fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma non può essere escluso che avrebbe accettato le cure che potevano salvarle la vita. Per questo l’assoluzione del medico bresciano Paolo Oneda, pur confermata dal punto di vista penale (dato che la procura generale non aveva fatto ricorso) deve essere invece valutata da un giudice civile che potrà stabilire un risarcimento alla famiglia.

È la motivazione con cui la III sezione della Cassazione ha annullato limitatamente agli effetti civili l’assoluzione del medico che asportò un neo sul tavolo da cucina, senza eseguire un esame istologico. La donna aveva un melanoma ed era morta a distanza di alcuni mesi. Per quella vicenda giudiziaria, era stato definitivamente assolto il guru del Centro olistico Anidra Paolo Bendinelli mentre Oneda aveva affrontato un secondo processo d’appello dove era stato assolto.

“L’esclusione del nesso causale operata dal giudice di merito – scrivono i giudici della Suprema Corte – in assenza di una valutazione comparativa volta a stabilire se, in presenza di un’informazione completa e di una reale possibilità di scelta terapeutica, fosse più probabile che non che la persona offesa avrebbe intrapreso percorsi terapeutici diversi, pur non incidendo sulla definitività dell’assoluzione penale, rende il giudizio controfattuale giuridicamente erroneo nella prospettiva civilistica, con conseguente indebita preclusione dell’esame della responsabilità risarcitoria”.

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