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Garante Privacy: “Il datore di lavoro non può geolocalizzare un dipendente in smart working”

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Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Lo ha affermato il Garante per la privacy nel comminare una sanzione di 50mila euro ad un’azienda che invece attuava questa pratica. L’azienda rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta da remoto.

Dall’istruttoria, fa sapere il Garante, è emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente.

A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice. Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working, ricorda il Garante, non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è dedicato agli strumenti di sorveglianza dei lavoratori. Sancisce che il divieto dell’ uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna”, si legge nella legge che tutela i diritti dei lavoratori.

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