Fino ad oggi le frodi sull’utilizzo dei crediti di imposta da bonus edilizi intercettate da Finanza e Agenzia delle Entrate ammontano a 9 miliardi, di cui 3,7 sono stati sequestrati. Le cifre aggiornate, che corrispondono a quelle diffuse dalla premier Giorgia Meloni per difendere la decisione di fermare da un giorno all’altro la cedibilità delle detrazioni, sono state comunicate dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione in commissione Finanze della Camera sul Superbonus. Confermato che il 110%, che fin dall’inizio ha richiesto la presentazione di un visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, ha un ruolo infinitesimale nelle truffe allo Stato. Oltre la metà (il 58%) ha riguardato il bonus facciate, il 23% l’Ecobonus, l’8% il sismabonus e il 5% Superbonus e bonus locazioni.

I 9 miliardi comprendono “crediti irregolari pari a 2,1 miliardi di euro che, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 157 del 2021 (controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del credito), l’amministrazione è stata posta nelle condizioni di sospendere preventivamente e scartare”. Ruffini ha ricordato che “nell’ambito del contesto normativo originario, la possibilità di comportamenti fraudolenti risultava sensibilmente agevolata dall’assenza di limitazioni legate al numero delle cessioni e alla tipologia dei cessionari, dalla possibilità di cessioni parziali del credito originario, nonché dalla mancanza di un codice univoco di identificazione di ciascun credito oggetto di successiva cessione”.

In seguito, a partire da fine 2021, sono arrivate contromisure più o meno ragionate: le limitazioni al numero delle cessioni per contrastare le frodi hanno in molte occasioni congelato il mercato. Tra gli altri correttivi c’è stata la previsione anche per gli altri bonus di visto di conformità e asseverazione, meccanismi di sospensione della fruizione dei crediti ceduti in presenza di determinati profili di rischio, divieto di acquisizione del credito in caso di sussistenza dei presupposti per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette o di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, divieto di cessioni parziali, tracciabilità delle cessioni con l’attribuzione di un codice identificativo.

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